RITENZIONE

Tipo voce : Glossario

Diritto del possessore di conservare il possesso della cosa di fronte al proprietario che ne chiede la restituzione, finché non vengano rimborsate le spese sostenute per la sua conservazione o il suo miglioramento, ovvero finché non sia stata fornita la garanzia per il pagamento di un debito. In pratica hafunzione di garanzia a favore del possessore, il quale vanti nei confronti del legittimo proprietario una ragione di credito connessa alla cosa posseduta, consentendo al primo di condizionare la restituzione della cosa al soddisfacimento del credito. È consentita soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, nei quali ragioni speciali giustificano la particolare protezione del creditore, anche in deroga al principio generale che vieta ai singoli la tutela arbitraria delle proprie ragioni. Le norme che la prevedono non sono estensibili per analogia. Compete al possessore di buona fede per le indennità che gli spettano a seguito di riparazioni, miglioramenti e addizioni; all’usufruttuario che ha eseguito a sue spese le riparazioni poste a carico del proprietario o che ha pagato le imposte ed altri oneri a carico della proprietà, ovvero ha anticipato il capitale, i debiti o i legati che gravavano sull’eredità; al compratore con patto di riscatto per le spese necessarie ed utili; al creditore pignoratizio, se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia stato pagato il debito anteriore; al creditore privilegiato per le prestazioni e le spese relative alla conservazione ed al miglioramento dei beni mobili. Il creditore privilegiato ha, inoltre, il diritto di vendere la cosa, secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

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