RITENUTA ALLA FONTE

Prelievo tributario che un soggetto, detto sostituto d’imposta e indicato dalla legge, è obbligato a effettuare sui redditi corrisposti a un altro soggetto, nei cui confronti deve esercitare la rivalsa, se non è diversamente stabilito in modo espresso, e ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento del tributo. La ritenuta alla fonte può essere a titolo di acconto o a titolo di imposta. Nel caso in cui sia a titolo di acconto non costituisceun prelievo definitivo bensì rappresenta l’anticipazione del pagamento del tributo stesso, che in sede di dichiarazione dei redditi sarà liquidato dal contribuente con facoltà di computare l’eventuale eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo di imposta successivo, oppure di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. In specie, le principali e più importanti ipotesi di sostituzione tributaria previste dalla legge sono le seguenti: a) i soggetti IRPEG, le persone fisiche esercenti attività commerciale o agricola e i professionisti o artisti devono effettuare la ritenuta a titolo di acconto per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli emolumenti comunque denominati, comprese le pensioni, corrisposti ai lavoratori dipendenti oltre che per le indennità, gettoni di presenza e altre somme costituenti redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente; b) i soggetti indicati alla precedente lett. a), esclusi gli artisti e professionisti, devono effettuare una ritenuta d’acconto del 20% quando pagano compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali; c) le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari debbono effettuare una ritenuta quando pagano ai possessori dei titoli premi, interessi o altri frutti d) le aziende e istituti di credito e l’amministrazione postale effettuano una ritenuta quando liquidano ai depositanti e ai correntisti gli interessi.

Evoluzione normativa. Fermi i principi di carattere generale inerenti questa forma di prelievo tributario, nel corso degli anni il legislatore fiscale ha introdotto modifiche nella misura delle aliquote applicabili e con riguardo ai soggetti tenuti agli obblighi di sostituzione tributaria. Anzitutto, per effetto delle novità introdotte con l. 27.12.1997 n. 449, figurano ora tra i sostituti di imposta i condomini e le persone fisiche che esercitano arti e professioni. Profondamente riformata, per effetto dell’avvenuta approvazione del d.lg. 21.11.1997 n. 461, è la disciplina delle ritenute da applicare sugli interessi e sui redditi di capitale, oltre che sui dividendi. In specie, con riferimento a taluni redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, si segnala l’avvenuta introduzione di uno specifico titolo di esenzione, operante alle condizioni di cui all’art. 26 bis, d.p.r. 29.9.1973 n. 600. In relazione alla tassazione dei dividendi si ricorda che sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli spa ai sensi della l. 19.6.1986 n. 289, è applicata, in luogo della ritenuta, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote e alle medesime condizioni previste dall’art. 27, d.p.r. n. 600, citato. Per la misura delle ritenute concretamente applicabili in relazione alle diverse possibili fattispecie, anche in funzione della variegata tipologia di soggetti percettori dei redditi in oggetto, si rinvia al titolo III, d.p.r. n. 600, citato.

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