RICHIAMO DI EFFETTI

Tipo voce : Glossario

Ordine di un cliente ad una banca di restituzione di un effetto precedentemente affidatole per l’incasso. Se l’effetto richiamato è pagabile sulla piazza ove opera la banca, quest’ultima può immediatamente restituirlo all’interessato, allegando il conto di ritorno con l’addebito delle spese postali e della commissione (v. commissioni per operazioni di banca). Quando l’effetto è pagabile fuori piazza ed è stato, quindi, inviato dalla banca ad una propria filiale o a un proprio corrispondente, occorre trasmettere immediatamente all’uno o all’altro ordine di richiamo, allo scopo di evitare le responsabilità derivanti dall’eventuale erronea levata del protesto degli effetti “con spese” e attendere l’arrivo del titolo per restituirlo al cliente. Il richiamo può riguardare anche effetti scontati, che in tal caso vanno addebitati.

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