RICEVUTA BANCARIA

Tipo voce : Glossario

Ricevuta bancaria in senso proprio è il documento mediante il quale le banche attestano il versamento di assegni, denaro liquido e altro. Tuttavia il termine assume un diverso significato se riferito all’attività di intermediazione che le banche svolgono nella riscossione dei crediti dei propri clienti (v. presentazione all’incasso). In questo caso, infatti, quando si parla di ricevuta bancaria si fa riferimento a un modulo contenente la dichiarazione rilasciata dal creditore di aver ricevuto dal debitore una somma di denaro. La ricevuta verrà consegnata dalla banca al debitore a quietanza dell’avvenuto pagamento. Tale sistema di pagamento ha incontrato da alcuni anni crescente favore presso gli operatori commerciali, i quali tendono a sostituirlo all’utilizzo di cambiali. Il fenomeno trova in parte la sua spiegazione nel fatto che il debitore preferisce questo sistema di pagamento dal momento che, in caso di inadempimento, non si producono gli effetti del mancato pagamento di una cambiale. Lo strumento in esame, inoltre, si presenta particolarmente conveniente dal punto di vista fiscale. Le ricevute, infatti, sono attualmente assoggettate alla sola tassa fissa relativa a quietanze, fatture e simili. Nonostante i vantaggi collegati all’utilizzo della ricevuta bancaria, numerose aziende la usano poco, preferendo sostanzialmente avvalersi dello strumento cambiario. In effetti la ricevuta bancaria, considerata dal punto di vista del creditore, presenta, rispetto alla cambiale, gli inconvenienti dati dal fatto di non poter circolare mediante girata e di non essere titolo esecutivo. Non potendosi procedere allo sconto, gli istituti di creditonormalmente accordano l’accreditamento immediato delle ricevute nel conto corrente del creditore, salvo buon fine (v. sconto fatture). Al fine di garantire al creditore la conoscenza dell’avvenuto pagamento entro tempi brevi, si è andata sempre più affermando nella pratica la procedura che prende il nome di RIBA, Questo sistema, sfruttando le opportunità offerte dall’automazione dei servizi e dalle strutture interbancarie, prevede la sostituzione dei moduli cartacei con informazioni elaborate elettronicamente. Per quanto riguarda la natura delle ricevute bancarie, va escluso che si tratti sia di titoli di credito atipici, sia di documenti di legittimazione o titoli impropri di cui all’art. 2002 c.c. Esse, infatti, da un lato non sono destinate alla circolazione, dall’altro non esplicano alcuna funzione di legittimazione all’esercizio del diritto, né tanto meno la loro consegna alla banca da parte del creditore attua un trasferimento del diritto indicato nel documento. La ricevuta, dunque, non è altro che un documento probatorio dell’avvenuto pagamento, con il correlativo valore di confessione stragiudiziale.

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