RIABILITAZIONE

Tipo voce : Glossario

Effetto di una sentenza pronunciata, ai sensi dell’art. 142 l. fall. (r.d. 16.3.1942 n. 267) dal tribunale, in camera di consiglio, per il quale il fallito riacquista le capacità personali perdute per effetto della sentenza di fallimento (incapacità all’ufficio di tutore, impossibilità di essere nominato amministratore di società per azioni, limitazioni della libertà personale ecc.), e il suo nome viene cancellato dal registro dei falliti. Essa viene pronunciata su istanza del fallito o dei suoi eredi, purché egli abbia pagato tutti i crediti ammessi al fallimento, compresi gli interessi e le spese, ovvero, se ammesso al concordato fallimentare, lo abbia regolarmente adempiuto, potendo il tribunale tener conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni del concordato e della misura della percentuale. Occorre, inoltre, che il fallito abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Vi sono condanne penali che ostano alla riabilitazione: bancarotta fraudolenta, delitti contro il patrimonio e la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, salvo che sia intervenutala riabilitazione penale. Quest’ultima (artt. 178-181 c.p.), che ha per effetto di estinguere le pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici, dalla professione o da un’arte, perdita della capacità di testare, perdita o sospensione della patria potestà, pubblicazione della sentenza di condanna) e ogni altro effetto penale della condanna, può essere concessa dal giudice penale quando siano trascorsi cinque anni dall’esecuzione della pena principale e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (dieci anni, se trattasi di recidivo o di delinquente abituale, professionale o per tendenza). Osta alla riabilitazione penale la sottoposizione a una misura di sicurezza o l’inadempimento degli obblighi civili da reato.

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