REVOCATORIA ORDINARIA

Tipo voce : Glossario

Azione del creditore diretta a far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti con cui il debitoredispone del proprio patrimonio, diminuendone la consistenza in misura tale da vanificare in tutto o in parte la possibilità di pieno soddisfacimento delle ragioni del creditore, nella eventualità di un’esecuzione forzata. Per esperire l’azione revocatoria l’atto di disposizione deve concretizzare l’eventus damni, arrecare cioè un effettivo pregiudizio alle ragioni del creditore. Non determina l’eventus damni il pagamento di un debito scaduto in quanto questo già gravava sul patrimonio del soggetto; al contrario, l’adempimento di un debito realizzato mediante il trasferimento di una cosa di valore superiore all’oggetto del debito stesso legittima l’azione revocatoria. Per l’esercizio dell’azione revocatoria è necessaria altresì la scientia damni (la consapevolezza di pregiudicare, con l’atto di disposizione, l’interesse del creditore), in ogni caso da parte del debitore, ed anche da parte del terzo in caso di acquisto a titolo oneroso con atto posteriore al sorgere del credito; e il consilium fraudis (il proponimento doloso del debitore e del terzo di pregiudicare il soddisfacimento dell’interesse del creditore), nel caso di atto a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito. Dopo la dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione susseguente all’esercizio dell’azione revocatoria, il creditore attore può promuovere, nei confronti dei terzi acquirenti, gli atti esecutivi sul bene che aveva formato oggetto della disposizione revocata. L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto di disposizione.

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