REVOCATORIA FALLIMENTARE

Tipo voce : Glossario

Azione esercitata dal curatore fallimentare, su autorizzazione del giudice delegato, per far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal fallito in pregiudizio delle ragioni dei creditori precedentemente alla dichiarazione di fallimento. La revocatoria fallimentare trova ragion d’essere in quanto normalmente la crisi economica del debitore ha inizio in un periodo di tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento, ed è proprio in questo periodo di dissesto che l’imprenditore può alterare la par condicio creditorum (uguale condizione dei creditori) e può pregiudicare le eventuali garanzie godute dagli stessi, attraverso atti di disposizione o adempimenti eseguiti nell’intento di ovviare alla crisi immanente o di mascherarla. La legislazione fallimentare (artt. 64 e ss. l. fall.) fissa un termine diverso, di uno o di due anni anteriori al fallimento, in relazione al contenuto dell’atto pregiudizievole e alle circostanze che l’hanno determinato o alle persone che l’hanno posto in essere; termine entro il quale gli effetti dell’atto possono venire eliminati rispetto ai creditori del fallimento, nella presunzione che l’atto sia stato fatto in frode ai creditori. Tale presunzione, secondo le diverse categorie di atti, può essere o no suscettibile di prova contraria. Le singole categorie di atti sono elencate negli artt. 64 e sgg. l.fall., che stabiliscono quando la prova debba essere fornita dal curatore in ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del terzo o quando spetta a quest’ultimo di dimostrare che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore. Nell’art. 71 l. fall., poi, si afferma il diritto del terzo, che per effetto della revoca ha restituito quanto aveva ricevuto, di essere ammesso al passivo fallimentare per la somma di cui risulta creditore. Per la particolare disciplina contenuta nel d.lg. 8.7.1999 n. 270 (v. risanamento finanziario delle imprese).

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