REVOCA DEL FIDO
Tipo voce : Glossario
Provvedimento con il quale la banca annulla il fido concesso al cliente e richiede il rientro della quota di credito a quest’ultimo utilizzata. Qualora il fido sia stato concesso a tempo determinato la banca non ha la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza prestabilita, tranne il caso in cui essa si riservi ugualmente la facoltà di disdetta per anormalità nella condotta del cliente, nell’utilizzo del fido, nella situazione economica del cliente stesso, o se il conto non riceve il necessario movimento di prelievi e di versamenti, o ancora se questi incorre in un protesto cambiario. Comunque, si fa di solito trascorrere un certo periodo di tempo, quindici giorni, tra il momento in cui avviene la sospensione dell’utilizzo del credito e il termine di restituzione delle somme. Qualora, invece, il fido sia stato concesso a tempo indeterminato, cioè senza l’indicazione del termine di utilizzo, sostituita dalla clausola “fino a revoca” (come accade più spesso), ciascuna delle parti ha la facoltà di dare disdetta del conto con un preavviso nei termini stabiliti dagli usi, o entro quindici giorni. Qualora la revoca del fido sia giustificata dal peggioramento della situazione finanziaria dell’affidato, la banca di norma si preoccupa di formulare, concordandolo con l’affidato, un piano di rientro, attraverso il quale la somma dovuta viene rateizzata ed accompagnata solitamente dalla firma di effetti di smobilizzo. Più difficilmente la banca, dopo aver revocato il fido, mette in circolazione effetti di recupero che di solito vengono fatti firmare in sede di concessione del fido nella maggior parte delle forme tecniche di finanziamento.