REVISIONE LEGALE

Tipo voce : Glossario

Sin.: Audit. La revisione legale rappresenta l’evoluzione dell’istituto della revisione contabile obbligatoria, introdotto nel nostro ordinamento dal d.p.r. 31.3.1975, n. 136, e successivamente disciplinato dagli artt. 2409-bis e seguenti del codice Civile e dagli artt. 155 e segg. del TUF. La nozione di revisione legale è stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 39/2010 che ha recepito la direttiva 2006/43/CE. In base alla definizione contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera m), è “revisione legale: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro”.
L’attività di revisione legale è riservata ai soggetti (persone fisiche e società) iscritti nel Registro dei revisori legali tenuto a cura del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 39/2010). Il revisore legale o la società di revisione legale devono verificare, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; devono inoltre verificare  che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano. In base al d.lgs. n. 39/2010, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea, e - fino all'adozione di tali principi - in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob (art. 11), nonché alle disposizioni sancite in materie di indipendenza dall’art. 10 e, con riferimento alla revisione legale di Enti di Interesse Pubblico, dall’art. 17. Per poter adempiere i propri incarichi il revisore legale o la società di revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione (art. 14, comma 6, d.lgs. n. 39/2010).
Alla fine dell’esercizio la società di revisione esprime con apposita relazione il proprio giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato (art. 14, d.lgs. n. 39/2010). Tale giudizio, può assumere quattro tipologie differenti: giudizio senza rilievi, se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; giudizio con rilievi; giudizio negativo; dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. Negli ultimi tre casi la  relazione di revisione deve illustrare analiticamente i motivi della decisione. La relazione sul bilancio, sottoscritta dal responsabile della revisione legale, che deve essere scritto nel Registro dei revisori legale, deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese oltre che restare depositata presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato.
La revisione legale può essere svolta, ricorrendo determinate condizioni e ad eccezione degli Enti di Interesse Pubblico, anche dal collegio sindacale.

 

 

 

Redattori: Antonio SERRA, Valentino SANNA, Elena FALSETTI

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