REVISIONE CONTABILE, DISPOSIZIONI PENALI

Tipo voce : Glossario

I reati disciplinati dall’art. 2624 c.c. (così come riscritto dal nuovo testo del Tit. XI, libro V c.c. sulle disposizioni penali in materia di società e di consorzi promulgato con d.lg. 11.4.2002 n. 61) e dagli artt. 177-179 TUF, riproducono, con alcune differenze, le fattispecie di cui agli artt. 14, 15, 16 primo e secondo comma del d.p.r. 31.3.1975 n. 136 sul controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa. Essi delineano una sorta di statuto penalistico delle società di revisione contabile (il legislatore del 1998 ha concentrato il controllo contabile delle società con azionariato diffuso in apo a soggetti indipendenti ed esterni rispetto alla compagine societaria). I revisori contabili non sono pubblici ufficiali. Le loro attività sono condotte con strumenti di diritto privato, ma l’interesse che sta alla base del loro intervento è di natura pubblica. Risolvendo una spinosa questione dottrinale relativa all’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di revisione contabile, l’art. 179 terzo comma TUF ha stabilito che le disposizioni contenute nel capo III, titolo I, parte V TUF riguardano i “casi di revisione contabile obbligatoria ai sensi del testo unico o di altre norme di legge o di regolamento, nonché i casi in cui la revisione contabile o la sottoposizione del bilancio al giudizio della società di revisione costituisce, per disposizione di legge o di regolamento, condizione per l’esercizio di determinate attività o per l’ottenimento di benefici o agevolazioni” (in tal modo escludendo che le norme del capo III, titolo I, parte V TUF si applichino alle ipotesi di revisione volontaria).

1. Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione. In seguito all’abrogazione espressa degli artt. 175 e 176 TUF (art. 8 del d.lg. 11.4.2002 n. 61, attuativo dell’art. 11 della legge delega 3.10.2001 n. 366), l’art. 2624 c.c. disciplina il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. Le condotte vietate puniscono i responsabili della revisione che, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico – diversamente dall’art. 175 TUF abrogato), nelle relazioni o in altre comunicazioni, scientemente, “attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione”: a) con l’arresto fino a un anno se non hanno cagionato un danno patrimoniale (reato di pericolo); b) con la reclusione da uno a quattro anni se hanno cagionato un danno patrimoniale (reato di danno). Il reato ha natura plurioffensiva: tutela sia la fede pubblica (veridicità e genuinità dell’informazione proveniente dalla società di revisione) che gli interessi sostanziali della società assoggettata a controllo.

2. Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione. L’art. 177 TUF (che riproduce l’art. 16 primo comma d.p.r. 31.3.1975 n. 136 e viene modellato sulla falsariga dell’art. 2624 c.c. in materia di società per azioni) punisce gli illeciti patrimoniali degli amministratori, dei soci responsabili della revisione contabile e dei dipendenti della società di revisione (“contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per i debiti propri”) con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni. La norma va considerata nell’ambito delle attività di controllo svolte dalle società di revisione (si vedano gli artt. 155 e 161 TUF). Essa, in particolare, tutela l’affidamento che una società di revisione iscritta all’albo produce nei confronti dei terzi sanzionando il conflitto di interessi di carattere patrimoniale in capo a chi rivesta un ruolo particolare nella società preposta al controllo (amministratore, soci responsabile della revisione contabile e dipendente).

3. Compensi illegali. L’art. 178 TUF (che sostituisce l’art. 16 secondo comma d.p.r. 31.3.1975 n. 136; si veda anche l’art. 2638 c.c.) condanna con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila lire a due milioni, al primo comma la condotta degli amministratori, dei soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che percepiscano compensi illegali dalla società assoggettata a revisione e, al secondo, la condotta degli amministratori, dei dirigenti e dei liquidatori che abbiano corrisposto il compenso non dovuto. La ratio della norma è di salvaguardare il prestigio delle società soggette a revisione evitando che la corresponsione di interessi ulteriori rispetto a quelli dovuti faccia dubitare sulla correttezza e imparzialità nello svolgimento della funzione di certificazione dei bilanci.

4. Disposizioni comuni. Da ultimo, fra le “disposizioni comuni” dell’art. 179 TUF, bisogna segnalare la fattispecie descritta nel primo comma che prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento della pena sino alla metà) quando dalla violazione delle disposizioni penali del capo III, derivi alla società di revisione o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità. L’accertamento del danno deve essere condotto su un piano propriamente patrimoniale in rapporto alla vita e allo sviluppo della società.

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×