RETRODATAZIONE

Tipo voce : Glossario

Apposizione su un documento di una data anteriore a quella in cui fu posto in essere l’atto cui si riferisce; anche anticipazione dell’efficacia di un fatto rispetto al momento del suo verificarsi. Nella procedura fallimentare si parla di retrodatazione dello stato d’insolvenza allorché viene fissato ad un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento l’inizio dello stato di dissesto dell’imprenditore fallito. Nell’uso bancaria indica l’addebito, da parte della banca, sul conto di deposito o di corrispondenza del cliente, di una partita con valuta anteriore al giorno in cui la relativa operazione viene eseguita. La retrodatazione comporta per il cliente una perdita di valuta su alcune operazioni registrate a debito del conto a lui intestato, così come la postdatazione costituisce analoga perdita sulle operazioni contabilizzate a credito del suo conto. Si ha retrodatazione, quando, p.e., la banca, in applicazione dell’accordo interbancario sulle condizioni, addebita gli assegni emessi dal correntista con valuta corrispondente al giorno di emissione, anche se il titolo viene presentato per l’incasso successivamente.

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