RETROATTIVITÀ
Tipo voce : Glossario
Efficacia spiegata dalla legge, da un atto o negozio giuridico oppure da una condizione, in un tempo anteriore, rispettivamente allemanazione della legge o alla manifestazione di volontà o allavveramento della condizione. Sotto il profilo legislativo, questo fenomeno (anche se in linea di massima legittimo) è da ritenere eccezionale, in quanto, per evidenti ragioni di certezza del diritto, la legge non dispone che per lavvenire e non ha effettoretroattivo (art. 11 prel.). La retroattività è rigorosamente vietata (a tutela dei cittadini) soltanto in materia penale, come dispone lart. 25, comma 2, Cost. Sotto il profilo dellautonomia privata, la retroattività può manifestarsi in varie direzioni, sia togliendo efficacia a un negozio giuridico fin dallinizio (p.e. per mutuo consenso), sia, invece, conferendogli efficacia per il tempo anteriore (p.e. con la convalida di un negozio annullabile), sia, infine, facendo retroagire al tempo in cui è stato concluso il contratto gli effetti dellavveramento della condizione apposta a questultimo.