RETROATTIVITÀ

Tipo voce : Glossario

Efficacia spiegata dalla legge, da un atto o negozio giuridico oppure da una condizione, in un tempo anteriore, rispettivamente all’emanazione della legge o alla manifestazione di volontà o all’avveramento della condizione. Sotto il profilo legislativo, questo fenomeno (anche se in linea di massima legittimo) è da ritenere eccezionale, in quanto, per evidenti ragioni di certezza del diritto, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effettoretroattivo (art. 11 prel.). La retroattività è rigorosamente vietata (a tutela dei cittadini) soltanto in materia penale, come dispone l’art. 25, comma 2, Cost. Sotto il profilo dell’autonomia privata, la retroattività può manifestarsi in varie direzioni, sia togliendo efficacia a un negozio giuridico fin dall’inizio (p.e. per mutuo consenso), sia, invece, conferendogli efficacia per il tempo anteriore (p.e. con la convalida di un negozio annullabile), sia, infine, facendo retroagire al tempo in cui è stato concluso il contratto gli effetti dell’avveramento della condizione apposta a quest’ultimo.

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