RETRIBUZIONE
Tipo voce : Glossario
Corrispettivo della prestazione del lavoratore nel contratto di lavoro subordinato. È chiamata salario la retribuzione degli operai, stipendio quella degli impiegati. Consiste di regola in una somma di denaro, corrisposta in maniera continuativa e in stretta relazione con la durata del rapporto. Il meccanismo della scala mobile avrebbe dovuto consentire l’automatico adeguamento al costo della vita. La legge prevede che la retribuzione possa avvenire anche con prestazione in natura. Tale forma riveste peraltro carattere eccezionale e integrativo della retribuzione in denaro. Particolari retribuzioni sono la partecipazione agli utili o ai prodotti (v. anche: azioni di lavoro). Ai sensi dell’art. 36 Cost. la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso deve essere sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La Costituzione stabilisce, inoltre, che alle donne lavoratrici e ai minori, a parità di lavoro, spetta la medesima retribuzione degli altri lavoratori. Qualora la retribuzione non sia stata stabilita indirettamente (se il rapporto di lavoro è sottratto alla normativa collettiva o se non ne è regolato) essa viene determinata dal giudice, tenuto conto, se necessario, del parere delle associazioni sindacali, atteso il principio di conservazione del contratto incompleto (v. contratto collettivo di lavoro).