RESPONSABILITA' DA PROSPETTO
Il non corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa sui mercati finanziari in materia di prospetto informativo relativo ad un’offerta pubblica di prodotti finanziari, ossia di quegli obblighi informativi volti ad assicurare all’investitore la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per un giudizio consapevole sull’investimento che gli viene proposto determina una specifica responsabilità a carico di tutti coloro che hanno redatto il prospetto informativo o che, partecipando al procedimento di offerta, hanno contribuito alla redazione del prospetto. Trattasi quindi della responsabilità della veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto. La responsabilità da prospetto informativo, che si verifica quando il prospetto contiene omissioni, informazioni non vere o non attendibili sull’emittente, sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sulle sue prospettive, sui prodotti finanziari e sull’offerta tali per cui l’investitore perviene ad una scelta di investimento (o non investimento) che non avrebbe compiuto se avesse potuto conoscere la reale situazione o che avrebbe concluso a condizioni differenti, si colloca nell’ambito della responsabilità precontrattuale, in quanto le informazioni riportate nel prospetto sono idonee ad influire sulla formazione di una volontà contrattuale. La culpa in contraendo è sanzionata per assicurare, nell’interesse generale, la funzionalità e l’efficienza del mercato finanziario, e, nel particolare, l’affidamento contrattuale della controparte. La colpa nelle trattative è fonte di responsabilità per violazione del generale dovere di buona fede oggettiva (art. 1337 c.c.). E’, inoltre, una responsabilità contrattuale, in quanto ha la sua matrice nella partecipazione, con ruolo specifico, alla formazione del contratto. Una recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha definito in confini piuttosto ampi il contenuto della responsabilità contrattuale, precisando che la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ex art. 2043 c.c. sta essenzialmente nel fatto che quest’ultima consegue dalla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, per cui essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, mentre quella contrattuale presuppone l’inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti) (cfr. Tribunale di Milano, 11.1.1988, Pres. Tarantola Minaggio e altri contro American Service Bank e App. Milano, 2 febbraio 1990 concernente il medesimo caso; Cass. S.U. 14712 del 2007).
La disciplina della responsabilità da prospetto è stabilita dal legislatore nazionale non essendo armonizzata a livello di Unione europea. Ai sensi dell’art. 94, comma 8 del TUF, l’emittente, l’offerente e l’eventuale garante, a seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuna in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall’investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni ivi contenute, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso. Inoltre, in considerazione della rilevanza del ruolo del responsabile del collocamento, ove presente, il comma 9 della medesima norma prevede che la responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull’intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato la diligenza sopra citata. L’obbligazione assunta dal responsabile del collocamento, come sostenuto da un’autorevole dottrina, è da considerarsi un’obbligazione di risultato, dove il risultato dedotto in obbligazione è costituito dal rendere al pubblico un’informazione veritiera e completa ( cfr. Ferrarini G., Sollecitazione del risparmio e quotazione in Borsa, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. Colombo e G. B. Portale, Vol. 10**, pag. 292 e ss., richiamato anche da dottrina più recente in materia, cfr. Costi R. Enriques L., Il mercato mobiliare, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, Vol. III, pagg. 173 e ss.). Nei prospetti informativi l’emittente, l’offerente, l’eventuale garante, l’eventuale responsabile del collocamento, a seconda dei casi, devono sottoscrivere apposita dichiarazione di responsabilità attestante che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
Redattore: Nelda Sotis
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