RESPONSABILITÀ LIMITATA

Soggezione parziale di alcuni beni del debitore inadempiente all’espropriazione forzata promossa dal creditore. I soci, nella società di persone, rispondono solidalmente (v. obbligazione solidale), con tutti i loro beni presenti e futuri, per le obbligazioni sociali, a meno che, per quanto concerne la società semplice, con patto espresso, portato a conoscenza dei terzi, non risulti che la responsabilità è ristretta a coloro che hanno agito in nome e per conto della società. Un correttivo a tale principio è dato dalla costituzione di società di capitali; in tal caso l’obbligazione di ciascun socio è limitata al capitale conferito nell’acquisto delle quote sociali. Le società di capitali, infatti, hanno personalità giuridica e un patrimonio autonomo costituito dal fondo sociale, con il quale rispondono delle obbligazioni assunte. Casi di responsabilità limitata sono dati dall’eredità accettata con beneficio d’inventario e dal conferimento di pegno o ipoteca da parte di un terzo per un debito altrui.

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