RESPONSABILITÀ CIVILE
Situazione che obbliga al risarcimento l’autore di un danno ingiusto causato da diretto ed immediato rapportocasuale senza bisogno di un fatto doloso o colposo. La responsabilità può essere contrattuale o extracontrattuale. La responsabilità contrattuale ha origine dall’inadempimento di un’obbligazione già esistente tra le parti, che può avere causa in un contratto, in un atto unilaterale o nella legge. La responsabilità extracontrattuale deriva dalla violazione del principio generale del neminem laedere, cioè di non causare danni ad alcuno. La distinzione tra le due forme di responsabilità ha un importante rilievo nell’ambito dell’onere della prova. Nella colpa contrattuale, infatti, il creditore, per ottenere la soddisfazione del suo credito, deve provare l’esistenza della fonte dell’altrui obbligazione, ed è il debitore che, in base all’art. 1218 c.c., si può liberare provando che il suo inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile. Nella colpa extracontrattuale, invece, il creditore ha l’onere di provare, oltre al fatto che ha dato origine all’obbligazione, anche l’imputabilità di esso al debitore, per dolo o per colpa. Da entrambe le forme di responsabilità deriva il risarcimento dei danni: nella responsabilità contrattuale saranno risarcibili solo i danni prevedibili; in quella extracontrattuale, sia i danni prevedibili che quelli imprevedibili. Inoltre, mentre l’azione di risarcimento dei danni contrattuali è sempre soggetta alla normale prescrizione di dieci anni, le azioni che nascono dalla responsabilità extracontrattuale possono essere sottoposte a termini di prescrizione più brevi. Gli elementi della responsabilità per atto illecito sono: l’antigiuridicità del fatto (se il danno deriva dall’esercizio di un diritto, dall’adempimento di un dovere, da legittima difesa, o da stato di necessità, non è risarcibile o lo è solo parzialmente); la capacità di intendere e di volere (in questo caso non rileva la capacità legale, ma quella naturale: ogni soggetto deve saper valutare le conseguenze dell’atto che compie, per doverne rispondere; il danno cagionato dall’incapace viene risarcito da chi è tenuto a sorvegliarlo); il dolo o la colpa; il danno patrimoniale (mentre il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge); il nesso di causalità (il danno deve essere la conseguenza diretta ed immediata del comportamento dell’agente). Nel caso di più fatti che contemporaneamente o successivamente hanno contribuito alla realizzazione dell’evento dannoso, anche se compiuti da soggetti diversi dall’agente, la responsabilità si distribuisce anche tra gli autori dei fatti precedenti, ed il nesso di causalità è interrotto solo quando la causa prossima sia stata da sola sufficiente a provocare l’evento dannoso. Quando il fatto dannoso è frutto del concorso di più persone, esse rispondono solidalmente dei danni (v. obbligazione solidale). La responsabilità per danni può essere diretta, quando deriva da un fatto proprio, oppure indiretta, quando deriva da un fatto altrui che si aveva l’obbligo di impedire. Se colui che è tenuto a risarcire i danni non ottempera spontaneamente, il creditore ha diritto di ottenere coattivamente tale risarcimento, rivolgendosi all’autorità giudiziaria. Nel caso, però, di una obbligazione naturale, il creditore non può obbligare il debitore ad adempiere.