RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
1. Elementi. Le fonti normative, sotto il profilo sostanziale, della responsabilità amministrativasono rinvenibili negli artt. 82 e 83 r.d. 18.11.1923 n. 2440, nell’art. 52 del r.d. 12.7.1934 n. 1214, negli artt. 18, 19 e 20 del d.p.r. 10.1.1957 n. 3 (TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). Sulla scorta di tali disposizioni gli elementi della fattispecie di responsabilità amministrativa sono così ricostruibili: la condotta, attiva od omissiva, il rapporto di servizio con l’amministrazione, l’elemento psicologico (ora, a seguito della l. 20.12.1996 n. 639 esclusivamente la colpa grave o il dolo) il danno e il nesso causale tra la condotta e l’elemento dannoso.
2. Principi generali. Alcuni principi di natura sostanziale in ordine al concetto di responsabilità amministrativa sono contenuti nelle leggi 14.1.1994 n. 19 e n. 20 (riforma delle funzioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti). a) Ha rilievo in proposito l’art. 1 della l. 14.1.1994 n. 20 per cui la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo con colpa grave come detto ciò in base alla l. 20.12.1996 n. 639), ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Altri elementi caratterizzanti della attuale disciplina della responsabilità amministrativa sono, b) in caso di deliberazione di organi collegiali, la limitazione della responsabilità a coloro che hanno espresso voto favorevole e, c) nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la non estensione della responsabilità ai titolari di organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione. d) Il principio della parzializzazione della responsabilità (se il fatto dannoso è causato da più persone ciascuno vi risponde per la parte che vi ha preso, con l’eccezione determinata dal fatto che i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente). e) La responsabilità amministrativa sussiste anche qualora gli amministratori e i dipendenti pubblici abbiano cagionato danno ad amministrazioni ed enti diversi da quelli di appartenenza. f) Nei giudizi di responsabilità il giudice, fatto salvo il potere di riduzione dell’addebito (condanna al risarcimento di una parte soltanto del danno accertato in ragione della sproporzione tra entità del danno e la situazione del convenuto, ovvero del livello di gravità della colpa del medesimo), deve tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti all’amministrazione in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti a giudizio di responsabilità. g) (Prescrizione) Il diritto di risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrendo tale data dal momento in cui si è verificato il fatto dannoso. Nel caso di occultamento doloso del danno il termine prescrizionale decorre dalla data della sua scoperta. h) Ancora nell’ambito dei profili sostanziali della responsabilità amministrativa va segnalato che, per scongiurare l’inoperatività del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di pubblico impiego “privatizzate”, l’art. 69 bis del d.lg. 3.2.1993 n. 29 (introdotto dal d.lg. 31.3.1998 n. 80 e ora trasfuso nell’art. 66 del d.lg. 30.3.2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione) prevede che la conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione in adesione alla proposta formulata dal Collegio di conciliazione, oppure in sede giudiziale, non può dare luogo a responsabilità amministrativa.
3. Procedimento. In ordine al procedimento relativo al giudizio di responsabilità, l’art. 5 della l. 14.1.1994 n. 19 prevede che prima di emettere l’atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale deve invitare il presunto responsabile del danno a depositare le proprie deduzioni corredate da eventuale documentazione. Nello stesso termine il soggetto ritenuto presunto responsabile potrà chiedere di essere sentito personalmente. Il procuratore regionale emette l’atto di citazione in giudizio entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salva la possibilità di chiedere alla Corte una proroga del termine. Competenti a giudicare nei giudizi di responsabilità sono le sezioni regionali della Corte dei conti istituite a norma dell’art. 1, l. 15.1.1994 n. 19. Le sezioni regionali della Corte dei conti hanno la titolarità della circoscrizione estesa all’intero territorio regionale, con sede nel capoluogo di regione. Per la regione trentino Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento ed in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche.
4. Appello. Contro le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso appello alle sezioni giurisdizionali centrali. L’appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale entro 60 giorni dalla notificazione o comunque entro un anno dalla pubblicazione. La recente riforma del processo amministrativo (l. 21.7.2000 n. 205) ha esteso alle sentenze rese dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d’appello, lo speciale regime di attuazione previsto per le sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali (art. 10, l. n. 2000/205). L’applicabilità di tale regime (ricorribilità in attuazione al giudice di primo grado il quale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza) pare dubbia nell’ambito del giudizio di responsabilità, tenuto conto della configurazione del giudizio medesimo e della non necessità, per l’amministrazione, di ottenere l’esecuzione delle sentenze soggette ad appello, tenuto conto della disponibilità da parte dell’ufficio del procuratore regionale dello strumento cautelare del sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del convenuto.