RESPONSABILITÀ
Situazione derivante dall’inosservanza di un obbligo giuridico imputabile a un soggetto a causa di un comportamento colposo o doloso che provoca un danno. Ne può derivare una sanzione o l’obbligo di risarcire il danno. La responsabilità dei privati può essere: penale, se deriva della commissione di un reato; amministrativa, se è conseguenza della violazione di norme di diritto pubblico diverse da quelle penali; civile, se nasce dal compimento di un fatto lesivo di un diritto altrui. La responsabilità dello Stato e degli altri enti pubblici nasce solo se da un determinato atto, posto in essere dai loro organi, sia derivato un danno, mentre la sola illegittimità o irregolarità dell’azione ne può provocare l’annullamento o la revoca, che peraltro non produce alcuna responsabilità; per lo Stato e gli altri enti pubblici può consistere solo nell’obbligo di risarcire il danno, non potendosi ipotizzare per essi le altre forme di sanzione previste per i privati. Lo Stato e gli enti pubblici sono responsabili direttamente e non (quindi in via indiretta, tenuto conto del rapporto di rappresentanza organica) dei fatti produttivi di danni posti in essere dai loro funzionari; ma questi ultimi, in virtù dell’art. 28 Cost., sono essi pure direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti.