RESIDENZA FISCALE

Requisito diversamente caratterizzante la soggettività passiva all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Il concetto di residenza fiscale differisce dall’accezione civilistica. Secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 2, d.p.r. 22.12.1986 n. 917, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nel territorio dello Stato le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafidella popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. L’elemento che accomuna tali ipotesi è connesso al perdurare delle situazioni giuridiche delineate “per la maggior parte del perIodo d’imposta”. Per quanto concerne il requisito del domicilio o della residenza nel territorio dello Stato occorre fare ricorso, attesol’espresso rinvio effettuato dall’art. 2, cit., al codice civile e, in specie, alla disposizione di cui all’art. 43 c.c. Tale norma definisce domicilio il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi, anche morali e familiari; la residenza, viceversa, è il luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale, intendendosi per tale il luogo in cui la persona attualmente si trova. Con effetto dal 1.1.1999 la nozione di residenza fiscale contenuta nell’art. 2 del TUIR è stata ampliata. Si considerano infatti residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafidella popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze.

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×