RESCISSIONE DELLA DIVISIONE

Il coerede può chiedere la rescissione allorché, nella divisione, abbia subito una lesione di oltre un quarto del valore della sua quota (art. 763 c.c.). L’azione, ammissibile anche quando la distribuzione dei beni è stata predisposta dal testatore, si prescrive in due anni a decorrere dalla avvenuta divisione. Il coerede contro il quale è promossa l’azione di rescissione può sempre troncarne il corso e impedire una nuova divisione offrendo il supplemento della porzione ereditaria in denaro od in natura (art. 767 c.c.).

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