RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Rimedio concesso ad uno dei contraenti allorché l’altro, approfittando della particolare situazione (stato di pericolo o di bisogno) in cui il primo versa, abbia concluso il contratto a “condizioni inique” (stato di pericolo) (art. 1447 c.c.) o in modo che tra le prestazioni vi sia una sproporzione di valore (stato di necessità; rescissione per lesione; art. 1448 c.c.). In quest’ultimo caso, però, essa non è proponibile se la sproporzione, valutata con riferimento al tempo della conclusione del contratto, non risulta essere superiore della metà o si è nel frattempo estinta. L’azione di rescissione può essere esercitata entro un anno dalla conclusione del contratto. Il contraente contro il quale è proposta, tuttavia, può evitarla offrendo una modifica del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità (art. 1450 c.c.). Non sono comunque rescindibili i contratti aleatori (v. alea). La rescissione non ha efficacia retroattiva: perciò non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, ma salva l’applicazione dei principi sulla trascrizione delle domande giudiziali.

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