RESCHEDULING
Rinegoziazione delle condizioni dei prestiti. Termine anglosassone che designa un accordo in base al quale vengono ridefiniti integralmente i termini contrattuali di un’operazione di finanziamento. Tale ristrutturazione fa seguito, normalmente, alla sospensione dell’ammortamento del debito da parte del mutuatario (sospensione dei pagamenti), imputabile ad una situazione di insolvenza tecnica, ossia di incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni ascrivibile ad uno stato di illiquidità temporanea. L’accordo di rescheduling può assumere diverse configurazioni, fino a costituire un vero e proprio “pacchetto finanziario” comprendente nuovi crediti, nuove commissioni ecc. Tale circostanza comporta risultati assai variabili per i creditori: se l’ammontare ricevuto non varia rispetto a quello originariamente concordato, la banca subisce solo maggiori costi opportunità (ritardato impiego dei fondi rimborsati), costi di liquidità e costi amministrativi di rinegoziazione. Se, al contrario, il debitore spunta delle riduzioni nette dell’ammontare dovuto per interessi e/o in linea capitale, si concretizza anche una perdita.