RENDICONTO

Tipo voce : Glossario

Termine generico con cui si indica il riepilogo dei risultati relativi alla gestione svolta da un soggetto entro un periodo amministrativo. Il rendiconto, quindi, è il consuntivo con cui gli amministratori al termine di un determinato periodo, o i liquidatori a conclusione del loro mandato, danno ragione della loro gestione. Questo documento suole distinguersi in patrimoniale, economico e finanziario. Si parla di rendiconto patrimoniale quandovengono illustrati i risultati ottenuti durante l’esercizio rispetto al patrimonio. Particolarmente usato nelle aziende di erogazione, trovariscontro anche nellostato patrimoniale del codice civile che, unitamente al conto economico e alla nota integrativa, costituisce il bilancio di esercizio. Si parla di rendiconto economico quando si illustra nei suoi elementi costitutivi la formazione del risultato economico della gestione di un’azienda privata o pubblica; di rendiconto finanziario quando nelle aziende pubbliche di erogazione si dimostrano i risultati finanziari di fronte alle autorizzazioni concesse col bilancio di previsione; mentre nelle imprese private il rendiconto finanziario riguarda i flussi di determinate grandezze finanziarie. Al rendiconto annuale sono tenuti determinati soggetti che amministrano beni altrui, come il tutore e il mandatario con riferimento ai beni di proprietà dell’incapace o del mandante. Nell’amministrazione dello Stato, il rendiconto consuntivo (definito conto del bilancio) si riferisce al documento contabile che pone in evidenza, alla chiusura dell’esercizio, i risultati della gestione, dando ragione in tal modo il Governo del modo in cui ha provveduto alla gestione del bilancio di previsione, cioè dell’acquisizione delle entrate e della erogazione delle spese. Questo documento, unitamente al conto generale del patrimonio (rendiconto patrimoniale), forma secondo la l. 5.8.1978 n. 468, art 21, 22, 23, 24 il rendiconto generale dello Stato. Nella contabilità di Stato, si hanno, inoltre, anche rendiconti speciali, resi da tesorieri, agenti della riscossione, consegnatari ecc. Tutti gli agenti che svolgono operazioni di bilancio sono tenuti a dimostrare le operazioni compiute all’Amministrazione da cui dipendono,sia a fini di controllo, sia per la tenuta delle scritture riassuntive e per la compilazione del rendiconto. Quando l’agente riveste le funzioni di agente contabile, esso è tenuto a presentare anche un conto giudiziale, la regolarità del quale viene decisa con un giudizio dalla Corte dei Conti.

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