RELAZIONE DI TRASPARENZA
Tra gli obblighi aggiuntivi previsti per i soggetti che hanno incarichi di revisione legale su Enti di Interesse Pubblico, il d.lgs. n. 39/2010 ha introdotto la relazione di trasparenza (art. 18) che deve essere pubblicata dal revisore legale (persona fisica o società) sul proprio sito internet, entro tre mesi dalla fine dell’esercizio sociale. Tale relazione contiene:
a) una descrizione della forma giuridica e della struttura proprietaria e di governo;
b) una descrizione dell'eventuale rete di appartenenza e delle disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano;
c) una descrizione del sistema di controllo interno della qualità e una dichiarazione dell'organo di amministrazione o di direzione, in ordine all'efficacia del suo funzionamento;
d) l'indicazione della data in cui e' stato svolto l'ultimo controllo della qualità;
e) un elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell'esercizio sociale precedente;
f) una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale che confermi che e' stata effettuata una verifica interna della conformità alle disposizioni in materia di indipendenza;
g) una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire la formazione continua;
h) informazioni finanziarie relative alle dimensioni operative del revisore legale o della società di revisione legale, che indichino almeno il fatturato totale suddiviso tra corrispettivi per la revisione legale, per altri servizi di verifica, per servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile;
i) informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci.
Ove ne ravvisi la necessità, la Consob può richiedere modifiche e integrazioni alla relazione di trasparenza, con le modalità e nei termini da essa stabiliti.
Redattore: Elena Falsetti
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