REINTEGRAZIONE DEL PEGNO

Tipo voce : Glossario

Sostituzione con un altro bene della cosa data in pegno in caso di perimento o deterioramento della stessa, anche per caso fortuito. Nelle operazioni bancarie garantite da pegno, p.e., anticipazione, il contratto prevede l’obbligo di reintegrare la garanzia originaria a richiesta della banca,quando tale garanzia ha subito una diminuzione di valore. La reintegrazione della garanzia deve essere fatta su richiesta del creditore e se il debitore non la soddisfa può essere chiesto l’immediato pagamento del credito. Se la cosa perita o deteriorata è assicurata, la somma dovuta dagli assicuratori è vincolata al pagamento del credito pignoratizio, a meno che essa non venga impiegata per riparare la perdita o il deterioramento.

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×