REINTEGRAZIONE DEL PEGNO
Tipo voce : Glossario
Sostituzione con un altro bene della cosa data in pegno in caso di perimento o deterioramento della stessa, anche per caso fortuito. Nelle operazioni bancarie garantite da pegno, p.e., anticipazione, il contratto prevede lobbligo di reintegrare la garanzia originaria a richiesta della banca,quando tale garanzia ha subito una diminuzione di valore. La reintegrazione della garanzia deve essere fatta su richiesta del creditore e se il debitore non la soddisfa può essere chiesto limmediato pagamento del credito. Se la cosa perita o deteriorata è assicurata, la somma dovuta dagli assicuratori è vincolata al pagamento del credito pignoratizio, a meno che essa non venga impiegata per riparare la perdita o il deterioramento.