REINTEGRAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Tipo voce : Glossario
Ricostituzione della consistenza del capitale sociale diminuita a seguito di atti posteriori alla costituzione della società. Il capitale sociale, infatti, è destinato a garantire i terzi che entrano in rapporti patrimoniali con la società, donde la necessità di assicurarne la conservazione. Assolvono tale funzione varie disposizioni del codice civile, che sanciscono espressamente l’obbligo delle società per azioni di reintegrare il capitale o il fondo di riserva. L’art. 2447 c.c. prescrive che se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito, gli amministratori devono convocare l’assemblea per deliberare la sua reintegrazione o la trasformazione della società. L’art. 2433 vieta, nel caso che si verifichi una perdita del capitale sociale, la ripartizione degli utili fino alla sua reintegrazione. L’art. 2428 prescrive la costituzione del fondo di riserva mediante prelievo dagli utili annuali di una somma pari al 5% dell’utile netto fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale e dispone ulteriori prelievi per l’eventuale reintegrazione del fondo, la cui consistenza prescritta sia venuta meno per qualsiasi motivo. L’art. 2430, infine, dispone che le somme percepite dalla società per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possano essere distribuite finché l’integrità del fondo di riserva non sia assicurata. Analoghe disposizioni sono previste per le società di assicurazione per quelle esercenti il credito.