REGISTRO DELLE IMPRESE

Strumento mediante il quale viene attuata la pubblicità legale dei soggetti che esercitano attività l’impresa. Previsto dagli artt. 2188 e ss. del CodiceCivile, la sua concreta attuazione è avvenuta dopo circa cinquant’anni di regime transitorio (artt. 99-101, 108 disposizioni attuazione c.c.) con la l. 29.12.1993 n. 580 ed il relativo regolamento approvato con d.p.r. 7.12.1995 n. 581, modificato con il d.p.r. 1996/559. Il Registro è informatizzato al fine di garantire una migliore diffusione e tempestività dell’informazione ed è tenuto presso un apposito ufficio, istituito in ogni provincia, della camera di commercio, la cui attività viene svolta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione. Il segretario generale della camera di commercio assume normalmente l’incarico di Conservatore del registro. Il registro era originariamente articolato in una sezione ordinaria e in quattro sezioni speciali dedicate agli imprenditori agricoli, alle società semplici, ai piccoli imprenditori ed agli imprenditori artigiani ma, con la pubblicazione del d.p.r. 14.12.1999 n. 558 nella G.U. del 21.11.2000, n. 272, nell’ambito della semplificazione delle procedure amministrative, è stata disposta l’unione delle quattro sezioni speciali determinando l’odierna bipartizione in una sezione ordinaria ed una sezione speciale. Nella sezione ordinaria sono iscritti tutti gli imprenditori commerciali individuali non piccoli, tutte le società, indipendentemente dall’attività svolta, tranne la società semplice, i consorzi con attività esterna, i geie con sede in Italia, gli enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale, le società estere che hanno in Italia la sede dell’amministrazione oppure l’oggetto principale della loro attività, le associazioni e le fondazioni che esercitano attività commerciale anche se accessoria. Nella sezione speciale ormai unica vanno iscritti invece tutti i soggetti prima inseriti nelle quattro sezioni speciali. Gli atti ed i fatti da registrare riguardano sostanzialmente gli elementi di individuazione dell’imprenditore, sia esso individuale o collettivo, oltre alla struttura organizzativa delle società. Le due sezioni si differenziano per il regime di pubblicità che le caratterizza. Infatti, l’iscrizione nella sezione ordinaria produce gli effetti tipici della pubblicità legale, ai sensi degli artt. 2188 ss ed in particolare 2193 c.c, determinando l’efficacia dichiarativa e la conseguente conoscibilità ed opponibilità erga omnes del fatto e dell’atto iscritto. Conseguentemente, nessuno può legittimamente eccepire l’ignoranza di ciò che risulta iscritto nella sezione ordinaria del registro a decorrere dal momento della registrazione, mentre se si tratta di società di capitali, la piena opponibilità si verifica con il decorso di quindici giorni dall’iscrizione degli atti relativi. I fatti e gli atti non iscritti non beneficiano della conoscibilità legale e della correlata presunzione assoluta ma l’imprenditore può comunque opporli ai terzi dimostrando che questi ne hanno avuto effettiva conoscenza. Per quanto concerne alcuni atti, tuttavia, l’iscrizione produce effetti pubblicitari maggiormente incisivi e rilevanti. Si parla in tali casi di pubblicità costitutiva, assoluta o parziale, che riguarda l’iscrizione di atti relativi alle società di capitali. In particolare, secondo l’orientamento maggioritario, avrebbe efficacia costitutiva assoluta l’iscrizione dell’atto costitutivo delle società predette in quanto solo successivamente ad essa la società di capitali, in quanto tale, diverrebbe giuridicamente esistente sia fra i soci che di fronte ai terzi, restando fino a quel momento un semplice contratto fra le parti. Per quanto concerne invece, alcuni atti, quali p.e. le delibere di riduzione del capitale sociale per esuberanza, si riconosce all’iscrizione un’efficacia costitutiva parziale in quanto la delibera, efficace verso i terzi sin dal momento della sua adozione, diventa efficace anche nei confronti dei terzi con il decorso del termine di tre mesi dall’iscrizione durante i quali i creditori possono proporre opposizione essendo la riduzione, anche se attuata ed eseguita in quanto è inefficace nei loro confronti. In alcuni casi l’iscrizione nella sezione ordinaria ha efficacia “normativa”, determinando l’applicazione di uno specifico regime giuridico. Questi effetti solo evidenti in sededi società in nome collettivo e in accomandita semplice le quali, pur giuridicamente esistenti prima ed a prescindere dall’iscrizione, hannol’onere di registrarsi se vogliono accedere al regime di autonomia patrimoniale previsto dalla disciplina; in caso di mancata iscrizione si applica infatti il regime più gravoso previsto per la responsabilità dei soci nella società semplice. L’iscrizione nell’unica sezione speciale ha, invece, l’efficacia di semplice pubblicità notizia e certificazione anagrafica, non determinando la conoscibilità e l’opponibilità degli atti e dei fatti ivi registrati. Il registro delle imprese è informatizzato e pubblico e la consultazione dei dati contenuti può avvenire ad opera di chiunque. In tema di procedimento, si ricorda che è prevista anche l’iscrizione e la cancellazione d’ufficio ad opera del Giudice del registro e del Conservatore.

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