RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
Tipo voce : Glossario
Azione comunitaria prevista dall’art. 3, lettera h) CE, ulteriormente specificata dal Capo III del Titolo VI (artt.94-97 CE, ex 100-102 TCE) del trattato, destinata a eliminare le differenze legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sul processo di approfondimento dell’integrazione comunitaria. Lo strumento generalmente utilizzato a tale fine è la direttiva che, obbligando gli Stati membri quanto al risultato e non ai mezzi o alle forme per realizzarlo, lascia ampia autonomia normativa. La procedura prevista per il raggiungimento degli obiettivi del mercato comune stabilisce che il Consiglio deliberi all’unanimità, dopo l’obbligatoria consultazione del Parlamento Europeo e del Comitato Economico e Sociale (art. 94. ex 100). In base all’art. 95 (ex 100 A), invece, le misure di ravvicinamento delle disposizioni normative che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno sono adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata, anziché all’unanimità. in base alla procedura di codecisione legislativa con il Parlamento Europeo e previa consultazione del Comitato Economico e Sociale.