RAPPRESENTAZIONE
Istituto del diritto successorio in virtù del quale, se il chiamato non può o non vuole accettare l’eredità od il legato, al suo posto subentrano, nello stesso grado, i discendenti legittimi o naturali (art. 467 c.c.). La rappresentazione opera soltanto a favore dei discendenti dei figli o di quelli dei fratelli del defunto. Essa, però, non si verifica se il testatore ha provveduto con una sostituzione ordinaria per il caso in cui il chiamato non possa o non voglia accettare, oppure se si tratta di un legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale. Coloro che succedono per rappresentazione subentrano direttamente al defunto nella titolarità dei suoi rapporti; pertanto partecipano alla successione anche se hanno rinunciato all’eredità della persona cui subentrano, o sono incapaci od indegni di succedere rispetto a questa (art. 468, comma 2, c.c.).