RAPPRESENTANZA NELL'ATTIVITÀ BANCARIA
Le banche sono rappresentate dagli amministratori cui il relativo potere sia conferito. La disciplina varia a seconda della natura soggettiva dell’ente. Così, ai sensi degli artt. 2384 e 2384 bis c.c., gli amministratori delle società per azioni che hanno la rappresentanza (le disposizioni sono peraltro applicabili alle altre società di capitali e alle cooperative) possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale; il potere investe sia l’ordinaria che la straordinaria amministrazione e l’eventuale estraneità degli atti compiuti all’oggetto sociale non è opponibile ai terzi che siano in buona fede; le limitazioni al potere rappresentativo che risultino dall’atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Un sistema speciale di rappresentanza è previsto per l’impresa commerciale in presenza di ausiliari interni che svolgano mansioni idonee a farli entrare in contatto con i terzi. Gli institori, i procuratori e i commessi sono investiti ex lege, senza necessità di specifica procura, di un potere rappresentativo commisurato al tipo di incarico. L’imprenditore,che risulta quindi vincolato dall’attività dei sopraindicati ausiliari, può modificare il contenuto legale del loro potere, ma deve rendere le eventuali limitazioni o modifiche note ai terzi nelle forme di legge. La rappresentanza commerciale è disciplinata dagli artt. 2203 e ss. del c.c. Il potere di rappresentanza del preposto all’esercizio dell’impresa o a una sede secondaria o a un ramo di essa si estende a tutti gli atti inerenti all’esercizio, ma può essere limitato. L’opponibilità delle limitazioni ai terzi è subordinata all’iscrizione delle stesse nel Registro delle imprese o alla effettiva conoscenza al momento della conclusione dell’affare. Disciplina ed effetti analoghi si hanno anche in riferimento alla revoca e alle modificazioni della procura, anche se non pubblicata. L’institore, cui compete la rappresentanza processuale relativamente alle obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa, non può alienare o ipotecare gli immobili se non espressamente autorizzato; è tenuto, insieme al preponente, all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione e la tenuta delle scritture contabili ed è personalmente obbligato se omette di far conoscere ai terzi che egli tratta per il preponente (nei cui confronti, in relazione agli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, il terzo può anche agire). La disciplina sulla pubblicità della procura, delle limitazioni, modifi che e revoca della stessa (artt. 2206 e 2207 c.c.) si applica anche ai procuratori, identificabili come coloro che, in base a un rapporto continuativo, hanno potere decisionale circoscritto a un determinato settore operativo o a una serie specifica di atti. I poteri di rappresentanza degli ex commessi (v. alla voce commesso), cui sono affidate mansioni esecutive o materiali che li pongono a contatto con i terzi, si commisura agli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati. Rientrano nella categoria giuridica dei commessi, p.e., gli impiegati di banca addetti agli sportelli. I commessi non possono derogare alle condizioni generali del contratto o alle clausole stampate sui moduli dell’impresa se non autorizzati per iscritto, ma possono ricevere le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione dei contratti e i reclami relativamente agli affari da essi conclusi. I poteri dei commessi possono essere limitati, ma non essendo previsto un sistema di pubblicità legale, le limitazioni sono opponibili ai terzi solo se dagli stessi conosciute o se portate a loro conoscenza con mezzi idonei (p.e. con l’affissione di avvisi nei locali della banca). Una disposizione specifica è posta dall’art. 1835 c.c., per cui le annotazioni sul libretto di deposito firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Il problema che si pone è se il sistema di pubblicità previsto in genere per la rappresentanza commerciale a tutela dei terzi, sia in tal caso applicabile o sia sostituito dalla prescritta pubblicazione degli statuti sulla G.U., cui si ricollegherebbe una presunzione di conoscenza da parte dei terzi dell’ambito e dei limiti dei poteri. Il riconoscimento del carattere normativo degli statuti è il principale argomento su cui si fonda la seconda delle soluzioni prospettate.