RAPPRESENTANZA

Istituto giuridico con cui si rende possibile a un soggetto (rappresentante), investito dell’apposito potere, di sostituirsi al soggetto interessato (rappresentato) nel compimento di una determinata attività negoziale. Scopo pratico della rappresentanza è quello di consentire al titolare del rapporto di acquistare i diritti o di assumere le obbligazioni derivanti da un negozio giuridico posto in essere mediante la dichiarazione di volontà di un diverso soggetto. Può essere diretta o indiretta sebbene in genere solo la diretta è considerata vera rappresentanza (v. mandato). Nella prima il rappresentante, nel fare la dichiarazione, “spende” il nome del rappresentato, cioè dichiara di agire in nome e per conto di lui, e perciò gli effetti giuridici del negozio sono immediatamente riferibili al rappresentato; nella seconda, invece, il rappresentante non dichiara di agire in nome altrui, onde gli effetti del negoziosi producono immediatamente nella sfera giuridica di lui, ma egli ha l’obbligo (limitato ai rapporti interni, riconducibili ad un negozio di mandato) di ritrasmettere gli effetti stessi al rappresentato, sul quale in definitiva ricadono i rischi ed i vantaggi del negozio. La rappresentanza indiretta richiede, pertanto (inconveniente di un ulteriore negozio affinché gli effetti del primo si trasmettano sul patrimonio dell’interessato. Diversa dalla figura del rappresentante è quella del nuncius, a cui è affidato soltanto il compito di trasmettere materialmente la dichiarazione di volontà di un altro soggetto, alla quale egli è estraneo. La rappresentanza può derivare o da un atto negoziale del rappresentato (e si dice volontaria) o dalla legge (e si dice legale). Quella volontaria nasce da un negozio unilaterale di procura, con cui il rappresentato conferisce al rappresentanteil potere di agire in suo nome e nel suo interesse e rende noto ai terzi tale incarico anche nei suoi limiti. La rappresentanza legale siha tutte le volte in cui un soggetto sia incapace dl agire (v. capacità d’agire). La legge stabiliscele ipotesi in cui questo istituto trova applicazione, attribuendo ad un soggetto diverso dal titolare di diritti degni di tutela, l’ufficio ola funzione di rappresentanza. Caso tipico di applicazione si ha nella potestà dei genitori e nella tutela. La rappresentanza sin qui esaminata è funzionale rispetto al compimento di atti negoziali (c.d. rappresentanza sostanziale); da essa differisce quella processuale, che riguarda gli atti processuali nei giudizi in cui la parte deve per legge farsi assistere da un procuratore o da un avocato iscritto negli appositi albi. Dalla rappresentanza nascono per il rappresentante talune obbligazioni; egli non può, infatti, eccedere dai limiti dei poteri conferitigli, né può agire dopo la revoca o la cessazione del rapporto ed in tutti quei casi in cui si trovi in conflitto d’interessi con il rappresentato. L’eccesso di potere può venire sanato con la ratifica; in mancanza, il falso rappresentante rimane obbligato a risarcire i danni procurati al terza. La rappresentanza si estingue per il venir meno della procura o per la sua revoca; per morte o incapacità sopravvenuta del rappresentante o del rappresentato; per il compimento dell’affare in caso di procura speciale; per rinuncia del rappresentante; per raggiungimento della maggiore età da parte del minore rappresentato; per revoca dell’interdizione; o, infine, per il venir meno delle condizioni che avevano determinatola nomina di un rappresentante legale da parte dell’autorità giudiziaria.

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