RAGGRUPPAMENTO DI AZIONI
Tipo voce : Glossario
Operazione con la quale si sostituiscono i titoli azionari con altri di valore nominale superiore allo scopo di ridurne il numero. Trattandosi di una modifica dell’atto costitutivo deve essere deliberata dall’assemblea straordinaria. Si tratta di un’operazione, generalmente neutrale, di razionalizzazione della struttura societaria anche se, tuttavia, secondo alcuni, potrebbe superarei confini della legittimità quando non consente ad ogni socio la conversione totale dei titoli posseduti, determinando la formazione dei resti oppure quando non permette al socio di ottenere nel cambio almeno un’azione che gli consenta di conservare lo status di socio. Ormai, dopo lungo dibattito, si ritiene che in tali ipotesi, in realtà, la delibera di raggruppamento non debba considerarsi invalida sic et simpliciter. Infatti, essa appare legittima, anche in presenza dei resti, quando consegue ad un’altra operazione necessaria, come p.e. la riduzione del capitale sociale per perdite e contestuale riduzione del valore nominale a cifra frazionaria, oppure quando sia necessaria per il compimento di un’operazione quale una fusione. Si ritiene, invece, che la delibera di raggruppamento sia illegittima e perciò nulla quando l’operazione risulta effettuata al solo scopo di pregiudicare alcuni azionisti.