RACCOMANDATARIO
Ingl.: ship’s agent. Detto anche raccomandatario marittimo e agente marittimo. Rappresentante dell’armatore o del vettore. La professione è disciplinata dalla l. 4.4.1977 n.135. Il raccomandatario svolge attività di raccomandazione di navi: assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali e di terra, ricezione o consegna delle merci; operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri; acquisizione dei noli; conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri, con rilascio dei relativi documenti; qualsiasi altra attività per la tutela degli interessi a lui affidati. La legge richiede, per l'esercizio dell’attività, l’iscrizione in un elenco tenuto presso le Camere di commercio dei luoghi in cui ha sede una direzione marittima. Per ottenere l’iscrizione nell’elenco occorrono requisiti civili e morali, un tirocinio professionale di almeno due anni e il superamento di un esame. La procura conferita al raccomandatario, così come le successive modifiche e l’eventuale revoca, deve essere depositata presso l’ufficio del porto ove il raccomandatario risiede, per la pubblicazione in apposito registro, di cui il comandante del porto deve dare comunicazione alla Camera di commercio. Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta, la rappresentanza del raccomandatario si reputa generale e non ne sono opponibili le limitazioni o la revoca ai terzi di buona fede. Il raccomandatario può essere preposto ad una sede dell’impresa di navigazione o di trasporto ed in tal caso si applicano le regole del codice civile sull’institore; può anche assumere stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto dell’armatore o del vettore, e allora si applicano le regole sul rapporto d’agenzia; infine, può assumere la figura del mandatario senza rappresentanza (v. mandato).