QUOTAZIONE EX DIRITTO
Denominazione collettiva impiegata dalle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana spa (ed. in vigore dal 15.7.2002, Sez. IA.2.3, art. 1) per indicare le quotazioni di titoli privi di un diritto accessorio che può essere di volta in volta un dividendo, una cedola d’interessi, o un diritto d’opzione, assegnazione, raggruppamento, frazionamento, estrazione,rimborso ecc. Uno strumento acquistato ex diritto priva l’acquirente della legittimazione all’esercizio del diritto stesso e ha quindi tendenzialmente e di regola inferiore alla quotazione inclusiva del diritto. La data di inizio della quotazione ex diritto viene segnalata da un avviso della borsa, fatta eccezione per le quotazioni ex cedola per le obbligazioni, le asset-backded securities e i titoli di Stato quotati a corso secco.