QUOTA
1. Parte o frazione ideale che nella società compete al socio sui benefici sociali totali, oltre che sulle perdite, e che in linea di massima dà la misura del diritto di voto spettante allo stesso. Al momento della cessazione dell’impresa ciascun socio ha diritto alla liquidazione di una parte del patrimonio netto in proporzione al rispettivo apporto diviso in quote. Nelle società costituite in forma azionaria, invece, le quote sono materializzate nelle azioni. Nella società di persone non è necessario che la quota di un socio sia proporzionale al valore dell’apporto fatto, ma, in base all’accordo delle parti, può essere superiore o inferiore. 2. Nella comunione ciascun condomino è comproprietario per una quota ideale del tutto e in proporzione a quest’ultima ha il diritto di godere della cosa e di pagare le spese. 3. Nell’obbligazione solidale ciascun debitore o creditore ha diritto al tutto o deve prestare il tutto, ma l’obbligazione si divide pro-quota nei rapporti interni. 4. Nella successione per causa di morte il patrimonio ereditario viene diviso in quote, in modo che a ciascun erede competa la frazione stabilitadal testatore o dalla legge. 5. Nell’assicurazione il rischio può essere assunto da più assicuratori per quote percentuali finché risulti coperto al 100%. Quota è la partecipazione di un’impresa a un rischio assunto in coassicurazione. 6. Per la proprietà navale v. carato.