QUIETANZA

Documento contenente una dichiarazione di conseguito pagamento. La validità della quietanza è di regola condizionata dall’esistenza della firma del creditore. La data di rilascio, invece, anche se riveste una notevole importanza in sede giudiziaria non costituisce un requisito essenziale, potendosi la stessa eventualmente dimostrare, ove la legge lo consenta, con altri mezzi di prova. L’atto di quietanza è soggetto a tassa di bollo. Le ricevute possono essere in conto o a saldo; in genere, nella pratica, il nome di quietanza è riservato solo alle ricevute a saldo. La distinzione non trova però riscontro in sede legislativa, ove si usa il termine quietanza anche per indicare la ricevuta di un pagamento parziale, cioè in conto.

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