QUADRO

Categoria di inquadramento introdotta dalla l. 13.5.1985 n. 190 che ha modificato l’art. 2095 c.c. (v. impiego privato). È costituita, nel settore del credito, da coloro che, in posizione superiore agli impiegati e inferiore ai dirigenti, siano stabilmente incaricati di svolgere mansioni che comportano particolari responsabilità gerarchiche e/o funzionali, ovvero elevata preparazione professionale. Una nuova figura del quadro direttivo, riconducibile a quella del quadro intermedio prevista dalla l. 13.5.1985 n. 190, è stata introdotta nel settore del credito dal contratto collettivo nazionale del 11.7.99 sulle ceneri della categoria dei funzionari (v. funzionario di banca), che era stata in passato una specificità del settore del credito e delle assicurazioni. Sono definiti quadri direttivi i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, sono stabilmente investiti di mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, e che abbiano maturato una significativa esperienza nell’ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori. Tali funzioni possono prevedere l’effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi in rappresentanza dell’azienda, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, nell’ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo. A seconda della graduazione applicativa di tali criteri, all’interno della categoria dei quadri direttivi, sono previsti quattro livelli retributivi; a titolo esemplificativo si va dal preposto alla dipendenza con almeno cinque addetti (1o livello), all’espletamento delle funzioni immediatamente inferiori alla dirigenza (4o livello).

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