PARTECIPAZIONE RILEVANTE
Detenzione in capo ad un unico soggetto di un insieme di azioni o quote rappresentative di una partecipazione societaria che supera determinate soglie legislativamente predeterminate, acquistando appunto rilevanza. In tal caso, a tutela della trasparenza e dell’informazione del mercato,per il titolare della partecipazione scatta l’obbligo di rendere nota la propria posizione assunta all’interno della società. Per quanto concerne le società quotate, l’art. 120 del TUF, nel recepire la disciplina precedente, impone l’obbligo di comunicazione a carico di coloro che detengono partecipazioni sociali con diritto di voto che superano la soglia del 2%. La comunicazione deve essere effettuata sia alla società partecipata sia alla Consob. Analogo obbligo viene stabilito in capo alle società quotate che partecipano in misura superiore al dieci per cento del capitale in una società con azioni non quotate o in una srl, anche se si tratta di società estere. L’obbligo di comunicazione al superamento della soglia del 2% non si applica, ai sensi del comma 6 della norma in esame, alle partecipazioni detenute, tramite società controllate, dal Tesoro; i relativi obblighi, infatti, sono adempiuti direttamente dalle società controllate. La Consob determina con proprio regolamento i termini e le modalità delle comunicazioni inerenti le partecipazioni rilevanti nelle singole fattispecie. L’inosservanza e la violazione degli obblighi di comunicazione determinano la sospensione del diritto di voto relativo alle azioni quotate per le quali vi è stata l’omissione e conseguentemente, l’eventuale delibera adottata con tali voti sarà impugnabile ad opera della stessa Consob. Per quanto concerne le società non quotate, l’art. 2435, comma 3, c.c., introdotto con la legge n. 310/1993, ha stabilito l’obbligo di rendere pubblico annualmente, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e mediante l’iscrizione nel registro delle imprese, l’elenco di tutti i soci alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione della partecipazione detenuta da ciascuno di essi e con l’indicazione dei soggetti diversi dai soci che siano titolari di diritti sui titoli.