PARTECIPAZIONE RECIPROCA

Situazione che si verifica in virtù della detenzione di una partecipazione incrociata fra due società in modo che ognuna risulta socia dell’altra. Il pericolo correlato alla fattispecie in esame consiste nella possibilità che, attraverso l’uso di tali partecipazioni sociali, venga alterata la consistenza patrimoniale delle società coinvolte ed il corretto funzionamento delle rispettive assemblee, soprattutto quando fra le due società intercorre un rapporto di controllo. Ciò risulta particolarmente evidente nel caso in cui, fra due società, si verifichi una reciproca sottoscrizione di un aumento di capitale, la quale, pertanto, darà luogo ad un incremento del capitale nominale delle due società senza un corrispettivo aumento reale dello stesso. Il fenomeno delle partecipazioni reciproche acquista particolare rilevanza in materia di società quotate, per le quali è necessario fare riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 121 TUF che, nel confermare sostanzialmente l’impostazione normativa precedente, introduce alcune significative novità. Da un lato, infatti, rimane sostanzialmente inalterata sia la misura delle soglie e dei limiti percentuali delle partecipazioni consentite, pari al 2% in società quotate e pari al 10% per la partecipazione di società quotate in non quotate, sia le relative sanzioni, rappresentate dalla sospensione del diritto di voto e dall’obbligo di alienazione della partecipazione reciproca eccedente. Le principali novità riguardano, invece, la separazione della disciplina delle partecipazioni reciproche rispetto a quelle rilevanti, l’estensione della disciplina delle partecipazioni reciproche a livello di gruppo, l’introduzione della possibilità, per le società quotate, di aumentare il limite della partecipazione al 5% previo accordo autorizzato preventivamente dalle assemblee delle due società coinvolte e, infine, l’esplicito esonero dall’applicazione della disciplina elle partecipazioni reciproche nel caso in cui venga lanciata una preventiva offerta pubblica di acquisto. Per quanto oncerne, invece, la disciplina della fattispecie in sede di società non quotate, si deve far riferimento agli artt. 2359 bis e seguenti c.c. Da questa si deduce che l’acquisto reciproco di azioni è possibile, senza limite, quando tra le due società non intercorre un rapporto di controllo e, ovviamente, nessuna delle due è quotata. Se, invece, la situazione si verifica fra società controllante e le sue controllate, si applicano i limiti qualitativi e quantitativi previsti dalle norme suindicate e coincidenti con quelli inerenti l’acquisto di azioni proprie.

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