PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI BANCHE
Gli artt. 139 secondo comma e 140 secondo comma TUBC incriminano con l’arresto fino a tre anni la condotta di chiunque, nelle comunicazioni e domande di autorizzazione previste per regolamentare la disciplina delle partecipazioni al capitale di banche, fornisca indicazioni false alle autorità preposte alla vigilanza. Gli atti richiamati sono diversi e attengono ad autorizzazioni concernenti l’acquisizione di una partecipazione di controllo (artt. 19 e 63 primo comma TUBC), a comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti al capitale sociale e sui patti parasociali, a varie informazioni che possono essere discrezionalmente richieste dalla Banca d’Italia (artt. 21, 20 quarto comma TUBC) e dall’UIC (art. 110 terzo comma TUBC). L’interesse tutelato, sotteso alle fattispecie indicate, è la trasparenza dell’assetto proprietario della compagine societaria nei confronti dell’autorità: sebbene si tratti di un valore “strumentale” rispetto alla tutela dei singoli beni finali per i quali gli obblighi di comunicazione sono previsti, rimane il fatto che contribuisce a rafforzare e garantire la stabilità, la solvibilità e l’efficienza del sistema bancario. Va, infine segnalato che, parallelamente alla disciplina penale, il legislatore ha previsto, in tema di partecipazione al capitale di enti creditizi, una serie di sanzioni amministrative (artt. 139 primo comma e 140 primo comma TUF) per le ipotesi di omesse o ritardate comunicazioni e autorizzazioni alle autorità di vigilanza.