PARITÀ TEORICA
1. Valore di un’azione che tiene conto del diritto di opzione (v. diritto di opzione) che essa incorpora. Tale valore si determina sulla base del corso di mercato dell’azione stessa, tenendo conto del prezzo di emissione dei nuovi titoli e del rapporto di opzione fra le vecchie e le nuove azioni. Si verifica così, quando si sottoscrive un aumento di capitale, una situazione di eguale convenienza fra l’utilizzazione dei titoli pieni e l’acquisto dei diritti di opzione: p.e., per il possessore di titoli pieni è indifferente sotto il profilo finanziario, sottoscrivere l’aumento di capitaleo cedere il diritto di opzione. Il termine parità teorica si può riferire anche alle obbligazioni convertibili (v. obbligazioni convertibili o doppie) ed indica in questo caso il prezzo teorico del titolo rispetto all’azione oggetto di conversione. 2. In altro senso si dicono parità teoriche anche le parità monetarie intrinseche e quelle legali o estrinseche (v. anche parità monetaria).