PARITÀ DI TRATTAMENTO
Termine con cui si indica un obbligo giuridico che trova riscontro in ambiti diversi, come p.e. nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente e tra uomo e donna, in sede di obbligo di contrattazione a carico del monopolista (art. 2597 c.c.); nelle procedure concorsuali con particolare riferimento al fallimento ed al trattamento dei creditori (par condicio creditorum); nell’esecuzione di operazioni societarie quali trasformazioni e fusioni eterogenee con riferimento ai creditori sociali; nell’acquisto di azioni proprie con riferimento ai soci; infine, nell’ambito dei mercati finanziari.
1. Parità di trattamento dei portatori di strumenti finanziari quotati. Riguardo a quest’ultimo punto l’art. 92 TUF impone agli emittenti quotati l’obbligo di assicurare uguale trattamento a tutti i portatori di strumenti finanziari che si trovano in identiche condizioni, riprendendo quanto già previsto dall’art. 4-ter della legge l. 7.6.1974 n. 216 (istitutiva della Consob), introdotto con il d.lg. 1992/89 in attuazione di alcune direttive comunitarie. La norma deve interpretarsi con riferimento, in primis, ai soggetti appartenenti ai diversi Stati della U.E Per quanto concerne l’ambito di efficacia del principio, deve distinguersi fra parità forte e parità debole. La prima, data l’ampia tipologia di strumenti che un soggetto può emettere, viene assicurata, per ogni tipo di strumento emessoe quotato, ad ogni portatore in quanto tale, indipendentemente dalla quantità di strumenti posseduti. La seconda, invece, viene assicurata, nell’ambito di ogni categoria rappresentata da tutti i portatori delle diverse tipologie di strumenti finanziari, a quei portatori che si trovano fra loro in identiche condizioni, avendo rilevanza, in tal caso, altre qualità del portatore. Si deve sostanzialmente distinguere fra i diversi diritti connessi al possesso di uno strumento finanziario. Infatti, se per alcuni di essi, l’emittente deve sempre assicurare la parità di trattamento a tutti i portatori (si pensi ai diritti patrimoniali ed amministrativi), vi sono altri diritti, quale quello all’informativa, che vengono calibrati in base alle qualità del portatore, in relazione alla tipologia dello stesso (investitoreistituzionale o piccolo risparmiatore) ed all’entità dell’investimento.
2. Parità di trattamento nelle operazioni bancarie. Un particolare obbligo di parità di trattamento nell’attività bancaria, di cui parte della dottrina sosteneva l’esistenza richiamando le generiche disposizioni dell’art. 3 della Costituzione, era stato sancito dall’art. 8 della l. 1 3 1986 n. 64 (sulla disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno). Questo stabiliva che, in tutte le sedi e filiali e per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, le aziende e gli istituti di credito dovevano praticare tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento ai propri clienti a parità di condizioni soggettive e, in ogni caso, indipendentemente dalla loro località di insediamento. L’art. 8 è stato espressamente abrogato dall’art. 4 della l. 19.12.1992 n. 488 sull’intervento pubblico nel Mezzogiorno. Anche nel TUBC manca ogni riferimento alla parità di trattamento. L’art. 116, comma 4, afferma anzi che le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.: secondo la dottrina, ciò vale ad eliminare anche qualsiasi riferimento alla parità di informazione e a confermare che il principio della parità di trattamento nelle operazioni bancarie più non esiste nell’ordinamento italiano.