PARENTELA

Vincolo che unisce coloro che discendono da una stessa persona (art. 74 c.c.). Si parla di parentela in linea retta quando un soggetto discende dall’altro; di parentela in linea collaterale quando due soggetti non discendono l’uno dall’altro (pur discendendo entrambi da una terza persona). La parentela si computa in gradi, che si ottengono contando le generazioni ed escludendo dal numero il capostipite: così, la parentela tra nonno e nipote è di secondo grado (in linea retta), mentre quella tra zio e nipote è di terzo grado (in linea collaterale). In genere, la legge non riconosce effetti alla parentela oltre il sesto grado (art. 77 c.c.). La determinazione della linea e del grado di parentela assume notevole rilievo: p.e., nelle successioni mortis causa, dove essa serve a stabilire a chi andrà devoluta l’eredità (nel caso n cui manchi un testamento), oppure in che percentuale ciascun successibile sarà chiamato a pagare la relativa imposta. Dalla parentela va distinta l’affinità, che è il vincolo che unisce ciascun coniuge ai parenti dell’altro.

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