OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
Acr.: OPA: Tecnica di negoziazione di valori mobiliari per importi considerevoli, secondo la quale una parte, sia essa una persona fisica o giuridica, si rivolge direttamente alla generalità dei portatori di titoli di una determinata società, proponendo di acquistare le azioni o obbligazioni in loro possesso entro un periodo di tempo predeterminato e ad un prezzo che normalmente rimane fisso per tutto il periodo in cui l’offerta rimane aperta. Può essere mista (offerta pubblica di acquisto e di scambio-OPAS). L’OPA presenta diversi elementi costitutivi: il carattere pubblico, che ne fa una tecnica diversa dagli ordini di acquisto ordinari in borsa e che implica per le controparti, proponente e accettante, una forza obbligatoria e irrevocabile; le caratteristiche dei titoli cui fa riferimento, che devono essere largamente diffusi ed essere preferibilmente, ma non necessariamente, quotati o quotabili in borsa; il prezzo d’offerta (c.d.prezzo di acquisizione), di regola comprensivo di un sovrapprezzo rispetto al corrente prezzo di mercato, che resta fisso e immodificabile, tranne rare eccezioni, per tutta la durata dell’offerta, indipendentemente dalla consistenza del pacchetto di titoli trattato, e viene regolato per contanti oppure per cessione di altri titoli, nel quale caso si configura un’offerta pubblica di scambio; la durata obbligatoriamente limitata ed il quantitativo minimo stabilito per i titoli richiesti, il cui mancato raggiungimenti, provoca il decadimento dell’offerta; l’Obiettivo, che, quantunque di solito consiste nell’acquisizione del controllo della società bersaglio (target) o nel suo consolidamento, attuato in accordo (OPA consensuale o agreed take over bid) o in contrasto (OPA ostile o hostile take over bid), non esclude altre finalità quali l’acquisizione e/o il consolidamento di una qualificata partecipazione minoritaria, il riassorbimento delle quote di minoranza (c.d. OPA residuale) o la mera realizzazione di operazioni finanziarie speculative, attraverso l’acquisizione del controllo della società ed il suo successivo smembramento sul mercato (asset stripping), ottenendo così il finanziamento dell’operazione e ricavando dalle plusvalenze realizzate cospicui margini di guadagno. Numerose sono le problematiche suscitate dall’utilizzo dello strumento dell’OPA: problemi di ordine economico, politico e sociale, relativi in particolare alla possibilità che si verifichi un incremento del grado di concentrazione del sistema economico, a scapito dei consumatori, o che il controllo di imprese di primo piano per l’economia nazionale possa cadere nelle mani di persone o gruppi stranieri; problemi di sicurezza potenzialmente emergenti in relazione ai repentini spostamenti dei corsi borsistici indotti dall’offerta, che offrono la possibilità di effettuare manovre speculative a danno del pubblico degli investitori; problemi connessi all’informazione dell’azionariato, del pubblico in generale e dei dirigenti della società destinataria, con la gestione della stessa prima e durante lo svolgimento dell’offerta, con gli obiettivi del promotore e la validità della sua proposta; problemi tecnici legati alla tempistica dell’operazione, allo svolgimento delle singole operazioni, al loro controllo continuativo. Tali considerazioni rendono opportuna una regolamentazione specifica della materia ed hanno portato, nei paesi dove l’OPA è maggiormente diffusa (Stati Uniti, Francia, Regno Unito), all’emanazione di norme atte ad assicurarne la trasparenza e la regolarità di attuazione. Per quanto riguarda l’Italia, fino ad epoca relativamente recente si lamentava l’assenza di una disciplina specifica ed unitaria delle offerte pubbliche. L’unico contributo organico rimaneva un complesso di norme predisposte nel 1971, sotto forma di autoregolamentazione, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano, e raggruppate sotto il titolo “Codice di comportamento per le offerte pubbliche di acquisto di titoli”. Tale codice fissava una serie di regole relative all’osservanza di particolari condizioni, garanzie e cautele, per lo più in un’ottica di tutela del principio della “parità di trattamento” di tutti gli azionisti della medesima società, volte a limitare il fenomeno di grossa entità o addirittura di controllo attraverso trattative private condotte al di fuori del mercato ufficiale, a prezzi largamente superiori a quelli che si vengono quotidianamente a formare sul mercato stesso per via del riconoscimento di “premi di maggioranza” o di “rilevanza”. Pur emanato in un momento quanto mai opportuno ed essendosi dimostrato abbastanza efficiente nel consentire la regolare effettuazione delle operazioni relative ad un’OPA, il codice in oggetto palesava evidenti limiti e denunciava la necessità di un quadro normativo più complesso ed organico, dotato di forza cogente. A regolare l’aspetto informativo delle OPA è così intervenuta la legge n. 216 del 7.6.1974, istitutiva della Consob e recante disposizioni sul mercato mobiliare, poi sostituita integralmente dalla l. 23.2.1983 n. 77 (artt. 18, 18-bis, 18-ter e 18- quater), sull’istituzione e la disciplina dei fondi comuni d’ìínvestimento, che ha fatto rientrare le OPA, così come le offerte pubbliche di vendita e di scambio, tra le diverse forme di sollecitazione al pubblico risparmio. Quest’ultima legge, in particolare, dispone l’obbligo della preventiva comunicazione alla Consob dell’operazione da parte del proponente, con l’indicazione della quantità e delle caratteristiche dei valori mobiliari offerti oltre che dei termini e delle modalità per lo svolgimento dell’operazione, l’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l’organizzazione, la situazione economico-finanziaria e l’evoluzione dell’attività del proponente medesimo, oltre che la facoltà da parte della Consob di porre un veto all’operazione in caso di mancata osservanza degli obblighi. Il problema della mancanza di una normativa regolante anche gliaspetti procedurali, oggetto di una lunga serie di progetti di legge, rimaneva tuttavia aperto anche dopo l’emanazione delle leggi sopra citate, ed è stato definitivamente risolto con l’approvazione della l. 18.2.1992 n. 149 sulla “Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli”. Tale provvedimento contiene una casistica di riferimento dell’OPA obbligatoria, individuandone quattro diverse tipologie: preventiva, successiva, residuale e incrementale del semi- controllo. La prima interessa coloro i quali vogliano acquisire il controllo di una società quotata in borsa; l’OPA avrà per oggetto un ammontare di titoli che consenta complessivamente di acquisire il controllo della società target, ossia la maggioranza dei diritti di voto o anche solo un’influenza di carattere dominante nell’assemblea ordinaria. Nel caso sia impossibile individuare gli azionisti di controllo, la legge prevede l’obbligo quando l’operazione mira ad acquisire una partecipazione non inferiore a quella già posseduta, e la Consob è deputata a fissare periodicamente la soglia minima oltre la quale l’OPA successiva interessa coloro che intendano raggiungere il controllo di una società attraverso acquisti fuori borsa, nel qual caso l’acquirente, entro 30 giorni dall’acquisto del pacchetto, ha l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica per un quantitativo di titoli non inferiore a quello acquistato “fuori borsa”. Il prezzo di offerta non dovrà scendere, in questo caso, sotto la media ponderata di quello riconosciuto al venditore del pacchetto di controllo. L’obbligo di OPA residuale scatta quando, per effetto di un’acquisizione, il flottante di una società scende sotto la soglia minima del 10% ovvero sotto il minor limite eventualmente stabilito dalla Consob. In questo caso, l’acquirente è tenuto a lanciare un’offerta di acquisto sulla totalità dei titoli ancora in circolazione ad un prezzo determinato dalla Consob. L’OPA incrementale del semi-controllo, infine, deve essere promossa quando un singolo azionista si trova in possesso di una quota pari alla metà di quella necessaria per il controllo di una certa società ed intende accrescere del 20% (o di oltre il 2% del capitale) a propria partecipazione; tale obbligo non sussiste se è un’unica società a detenere il controllo e la maggioranza del capitale sociale.