OFFERTA FUORI SEDE

Per offerta fuori sede di strumenti e prodotti finanziari “si intendono la promozione e collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio” (art. 30, comma 1, TUF). Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti dei c.d. investitori istituzionali, la cui professionalità rende superflua l’applicazione della particolare disciplina delle offerte fuori sede, diretta a tutelare maggiormente il pubblico dei risparmiatori. In relazione all’ipotesi sub a) va sottolineato che l’emittente o il proponente l’investimento non possono effettuare direttamente l’offerta fuori sede di strumenti finanziari omettendo di ricorrere alle prestazioni dell’intermediario professionale abilitato all’esercizio del servizio di collocamento, quindi di imprese di investimento e banche (v.servizi di investimento). Ciò, in quanto il legislatore ha inteso riservare agli intermediari il servizio di collocamento fuori sede, a tutela della posizione dei risparmiatori indotti all’investimento in strumenti finanziari da imprese prive di strutture stabili nei luoghi in cui avviene la promozione o l’offerta del collocamento. L’unica eccezione a tale regola è rappresentata dal disposto dell’art. 30, comma 3, lett. b) TUF, il quale ammette che l’offerta fuori sede degli strumenti finanziari – oltre che dagli intermediari autorizzati al servizio di collocamento – possa essere effettuata dagli organismi di investimento collettivo limitatamente alle proprie quote o azioni. Se l’offerta fuori sede costituisce una modalità di una più complessiva sollecitazione all’investimento troveranno applicazione entrambe le discipline: sia quella della sollecitazione (e del relativo obbligo di prospetto); sia quella dell’offerta fuori sede. Anche l’offerta fuori sede dei servizi di investimento (art. 30, comma 1, lett. b), compete solo agli intermediari professionali. Se l’offerta fuori sede ha per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio di collocamento. Se, invece, si tratta di propri servizi di investimento, le imprese di investimento, le banche, leSGR e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale della Banca d’Italia possono liberamente effettuarne l’offerta fuori sede, anche se non autorizzate ad esercitare il servizio di collocamento (art. 30, comma 4, TUF). Per esercitare professionalmente fuori sede l’attività di investimento finanziario gli intermediari abilitati devono avvalersi dell’opera dei promotori finanziari, I contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli conclusi fuori sede vedono la loro efficacia sospesa per la durata di sette giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato (art. 30, comma 6, TUF). Non è prevista nessuna forma particolare per la comunicazione del recesso, la facoltà del quale deve risultare dai moduli o formulari consegnati all’investitore: l’omessa indicazione di tale facoltà “comporta la nullità dei relativi contratti”, nullità soltanto relativa perché può essere “fatta valere soltanto dal cliente” (art. 30, comma 7, TUF).

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