OFFERTA AL PUBBLICO DI COVERED WARRANT E CERTIFICATE

Al pari di quella di qualsiasi strumento finanziario, l'offerta al pubblico di Covered Warrant e di prodotti di tipo Certificate è sottoposta alla disciplina della sollecitazione all'investimento. Tuttavia, l'assenza del requisito del flottante per la quotazione di Covered Warrant, quindi, la circostanza che il titolo sia direttamente venduto al pubblico in borsa, fa sì che non si effettuino in Italia - salvo casi particolari - offerte al pubblico di Covered Warrant, intese come collocamenti preliminari finalizzati alla diffusione del titolo. In ogni caso, alle offerte di Covered Warrant con liquidazione per differenziale monetario emessi da banche ed effettuate fuori borsa, non si è applicata per lungo tempo la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio, in forza dell'esenzione prevista dall'art. 100, comma 1, lett. f), del Testo Unico della Finanza (TUF), fino all’importante modifica effettuata con la legge 262/2005 c.d. “legge per la tutela del risparmio”. Come conseguenza, per lungo tempo l'emittente di Covered Warrant, oltre a non dover predisporre un prospetto di sollecitazione, non doveva neanche sottoporre alla Consob le campagne pubblicitarie. Restava naturalmente fermo che la Consob, ove ne fosse venuta a conoscenza, doveva controllare la correttezza delle informazioni diffuse da soggetti sottoposti alla propria vigilanza, nonché la competenza in ogni caso, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) per la competenza in materia di pubblicità ingannevole.
In particolare, come noto in data 28.12.2005 è stata pubblicata sulla GU n. 208 la Legge 2 dicembre 2005, n. 262 contenente “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, che in materia di circolazione degli strumenti finanziari, tra l’altro, ha abrogato l’art. 100, comma 1, lett. f) del TUF ed ha, conseguentemente, sottoposto all’obbligo del prospetto le offerte pubbliche di prodotti finanziari (diversi dalle azioni e titoli equivalenti alle azioni) emessi da banche. Il termine per l’entrata in vigore di tale obbligo è stato notoriamente rinviato al 17 maggio 2006, con Legge 9 marzo 2006, n. 80.
Il Regolamento n. 809/2004/CE prevede tra i vari schemi di prospetto anche quelli rivolti ad emittenti titoli non di capitale. Si rammenta, altresì, che tali schemi risultano anche richiamati nel Regolamento Emittenti (RE), a seguito dell’adeguamento alla normativa comunitaria in materia di prospetto apportato con delibera della Consob n. 15232 del 29 novembre 2005 e con delibera 15960 del 30 maggio 2007 (entrata un vigore dal 13 giugno 2010).
Pertanto, la disciplina vigente già indica gli schemi di prospetto specifici relativi a titoli non di capitale emessi da banche, semplificati rispetto a quelli disposti per altri emittenti titoli non di capitale, per quanto attiene al regime delle informazioni relative all’emittente, ciò in ragione del regime di vigilanza prudenziale cui sono sottoposti gli enti creditizi.
Relativamente agli schemi di prospetto applicabili si ritiene di fornire i chiarimenti sotto specificati:
A) Formato del prospetto: come consentito dal Regolamento Emittenti, esso può essere presentato come documento unico ovvero composto di documenti distinti (documento di registrazione, nota informativa, nota di sintesi).
Per i programmi di offerte al pubblico e le offerte continue e ripetute è, poi, possibile applicare la disciplina del prospetto di base, di cui agli artt. 6-bis e 9-bis del Regolamento Emittenti.
B) Schemi di prospetto: ai sensi dell’art. 5 del RE il prospetto informativo deve essere redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE.
In particolare, gli schemi allegati al citato Regolamento comunitario comprendono anche lo specifico schema semplificato di documento di registrazione relativo ad emittenti bancari nonché gli schemi (e moduli) di nota informativa per varie tipologie (tra cui obbligazioni plain vanilla, obbligazioni strutturate, strumenti derivati e asset back security); le informazioni richieste da tali schemi vanno anche implementate con le richieste della Raccomandazione del CESR per l’attuazione uniforme del Regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi del febbraio 2005.
Inoltre sono esposte nella tavola contenuta nell’Allegato XVIII del Regolamento sopra evidenziato - che si intende riprodurre in appendice alla comunicazione (cfr. all. n. 1A) - le modalità di combinazione dei vari schemi (e moduli) di prospetto che sono di seguito sintetizzate:
1) informazioni sull’emittente: ove la banca emetta titoli di debito, strumenti finanziari derivati ed altri strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, occorre applicare lo schema semplificato di documento di registrazione di cui all’allegato XI del Regolamento n. 809/2004/CE.
Tuttavia, ove la banca emetta titoli “all’ingrosso”, ossia aventi un valore nominale unitario pari ad almeno 50.000 euro (o, in assenza di un valore nominale unitario, titoli che possono essere acquisiti solo all’emissione ad un prezzo unitario pari ad almeno 50.000 euro), trova applicazione lo schema di documento di registrazione di cui all’Allegato IX.
Con particolare riferimento al contenuto delle informazioni previste dall’Allegato XI si rammenta che sono in corso definizione con l’ABI dei format di Documento di registrazione. Questi ultimi - come detto - terrebbero conto dell’esigenza di standardizzare la descrizione dell’emittente anche ricorrendo ad una serie di indicatori, prevalentemente di vigilanza quali ad esempio il coefficiente di solvibilità, che si stanno concordando con la Banca d’Italia, nonché mediante l’utilizzo della facoltà di incorporare, mediante riferimento (by reference) talune informazioni contabili già pubblicate, così come indicato dall’art. 28 del Regolamento n. 809/2004/CE.
2) informazioni sui prodotti finanziari: sulla base della tavola di combinazione di cui al citato Allegato XVIII, in funzione della diversa tipologia del prodotto finanziario oggetto di offerta pubblica e/o ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si possono presentare i seguenti diversi abbinamenti di schemi (e moduli):
a) strumenti finanziari derivati: trova applicazione l’Allegato XII. Come indicato dall’art. 15 del Regolamento n. 809/2004/CE, tale schema di nota informativa si applica a quegli strumenti finanziari non inquadrabili nelle due generiche categorie dei titoli di capitale e dei titoli di debito, ivi compresi quegli strumenti finanziari per i quali l’obbligazione di pagamento e/o di consegna è legata ad un sottostante. Inoltre, secondo il “considerando” n. 18 del citato regolamento europeo, per fornire agli investitori informazioni chiare ed esaurienti circa il modo in cui il valore del loro investimento è influenzato dal valore del sottostante, gli emittenti “devono poter utilizzare esempi opportuni, su base volontaria.” Si osserva al riguardo che la pubblicazione da parte degli enti creditizi di esemplificazioni circa i possibili effetti sul rendimento dei titoli dell’andamento delle variabili rilevanti, con particolare riferimento ai casi in cui l’andamento dei parametri di riferimento può comportare un rendimento nullo o negativo dei titoli stessi costituiscono ormai prassi consolidata in Italia, come attesta l’esperienza applicativa delle norme di vigilanza in tema di trasparenza delle condizioni praticate alla clientela. Si fa presente, poi, che ove il sottostante sia costituito da azioni emesse dallo stesso emittente gli strumenti derivati o da un’entità appartenente al gruppo di detto emittente e tali azioni non siano ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, l’Allegato XII deve riportare le informazioni aggiuntive relative alle azioni sottostanti previste dall’Allegato XIV;
b) titoli di debito: in primo luogo si sottolinea che, ai sensi degli artt. 8 e 16 del Regolamento n.809/2004/CE, per titoli di debito s’intendono quei “titoli di debito per i quali l’emittente abbia l’obbligo, che sorge al momento dell’emissione, di rimborsare all’investitore il 100% del valore nominale, nonché eventuali interessi”. Ciò premesso:
i) nel caso di titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 50.000 Euro trova applicazione l’Allegato V al Regolamento n.809/2004/CE;
ii) nel caso di titoli di debito di valore nominale unitario pari o superiore a 50.000 Euro si applica l’Allegato XIII al Regolamento n.809/2004/CE;
iii) nel caso di obbligazioni strutturate, incorporanti taluni elementi degli strumenti derivati, trova applicazione lo schema di nota informativa sugli strumenti finanziari relativa a titoli di debito (e, quindi, a seconda della denominazione unitaria, l’Allegato V ovvero l’Allegato XIII), a cui occorre aggiungere le informazioni ulteriori in merito alla componente derivata nel pagamento degli interessi, di cui all’Allegato XII;
iv) alle obbligazioni garantite da un terzo si applica il modulo aggiuntivo relativo alle garanzie di cui all’Allegato VI. Si fa presente, tuttavia, che in base al “considerando” n. 12 del più volte citato regolamento europeo, detto modulo aggiuntivo è da applicarsi ogni qualvolta uno strumento finanziario preveda obbligazioni giuridiche garantite da un terzo;
3) Nota di sintesi: il Regolamento CE n. 809/2004 all’art. 24 precisa che “ l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione su un mercato regolamentato determina di propria iniziativa il contenuto esatto della nota di sintesi di cui all’art. 5 paragrafo 2, della direttiva 2003/71 CE”. Tale ultimo articolo e l’Allegato IV alla sopra citata direttiva riporta i principali contenuti del documento in esame.
C) Prospetto di base: trova applicazione nel quadro di emissioni effettuate sulla base di un programma predefinito così come indicato dagli artt. 6-bis e 9-bis del Regolamento Emittenti. Esso consente, una volta approvato, di comunicare (mediante avvisi integrativi) le condizioni definitive al mercato ed alla Consob, senza un ulteriore vaglio di quest’ultima. Lo stesso può altresì contenere diverse tipologie di strumenti finanziari (multiprodotto), come espressamente consentito dall’art. 26 del Regolamento n. 809/2004/CE, che saranno descritte avendo cura di distinguere le singole informazioni relative alle varie tipologie o categorie similari di prodotti. In tal caso, il prospetto di base include un’unica nota di sintesi per tutti gli strumenti finanziari, anche se le informazioni sui diversi strumenti finanziari ivi contenute devono essere chiaramente separate.
Per le ragioni sopra esposte, il prospetto di base può consentire una maggiore flessibilità anche al fine dell’assolvimento degli adempimenti da prospetto. A tal riguardo sia nell’allegata bozza di Comunicazione che nei contatti con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) si è avuta cura di sottolineare l’utilità dell’adozione del predetto strumento informativo.
La struttura del prospetto di base cambia a seconda che il documento di registrazione sia stato preventivamente autorizzato o meno. Nel primo caso il prospetto di base è composto da tre documenti distinti: documento di registrazione (che viene richiamato nella nota informativa), nota informativa e nota di sintesi. Nel caso in cui il documento di registrazione non sia stato preventivamente autorizzato il prospetto di base deve comporsi di un unico documento comprendente tra l’altro la nota di sintesi.
La Consob ha il compito di assicurare, con il prospetto, trasparenza sulle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti, con particolare attenzione ai rischi, nonché sulle condizioni contrattuali e di quotazione. Il prospetto fornisce inoltre esempi circa il possibile rendimento dell'investimento al mutare degli scenari (variazione dei prezzi e della volatilità del sottostante e vita residua), nonché fornisce scenari sulle situazioni più favorevoli o meno favorevoli che possono presentarsi.
I prospetti informativi sono messi a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana e presso gli emittenti. L'originale è depositato presso l'archivio prospetti della Consob. Una volta pubblicato il prospetto informativo, e una volta che la Borsa Italiana abbia ammesso il titolo a quotazione, possono iniziare le negoziazioni in borsa. La vigilanza sulla regolarità delle negoziazioni, e quindi anche sul comportamento degli operatori (compresi i market maker), spetta, in via diretta, alla Borsa Italiana; peraltro, nell'ambito di questa attività, la Consob procede all'approvazione dei regolamenti dei mercati da questa gestiti.


Redattore: Enea FRANZA

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