OFFERTA A DISTANZA
La promozione o il collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento possono essere effettuati anche con tecniche di comunicazione a distanza, intendendosi per tali “le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato” (art. 32, comma 1, TUF). Anche le offerte a distanza di prodotti finanziari sono state ritenute ammissibili dalla Consob soltanto se effettuate da intermediari autorizzati, ovvero da SGR e da SICAV: limitatamente, per le SGR, alle quote dei fondi istituiti o gestiti; e, per le SICAV, alle azioni di prossima emissione (art. 73, comma 1, Regolamento Consob 11522/1998 sugli intermediari, da ultimo modificato con delibera n. 12498/2000). Anche per le offerte a distanza dei servizi di investimento, la Consob ha riprodotto le disposizioni dell’art.30, comma 4, del TUF relative alle offerte fuori sede. Nelle offerte a distanza di prodotti e servizi finanziari, gli intermediari abilitati al collocamento hanno l’obbligo di avvalersi di promotori finanziari solo quando si tratta di comunicazioni individualizzate: p.e. rivolte agli investitori per telefax o per via telematica (art. 76 Regolamento Consob 11522/1998). Comune a quella dell’offerta fuori sede è la disciplina del recesso.