OBBLIGO A CONTRARRE DEGLI ENTI CREDITIZI

Con tale espressione si fa riferimento alla possibilità di individuare dei limiti alla autonomia contrattuale (negativa) degli enti creditizi configurando, a carico delle banche, dei vincoli a stipulare negozi giuridici con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa. Nel nostro ordinamento mancano specifiche disposizioni che positivamente impongano alle imprese bancarie di contrattare, in generale o con riferimento a determinate operazioni. Secondo l’orientamento prevalente, tuttavia, la sussistenza di obblighi a contrarre in capo alle imprese bancarie può ricostruirsi interpretando estensivamente o analogicamente le norme dettate dagli artt. 2597 e 1679 c.c., le quali prevedono tale obbligo a carico dell’impresa che operi in regime di monopolio legale o, per í trasporti di linea, di pubblico servizio in concessione. L’ambito di operatività degli obblighi a contrarre nel settore creditizio viene comunque circoscritto ad alcune operazioni bancarie e, più precisamente, a quei contratti che strutturalmente non richiedono una valutazione del rischio dell’operazione e dei requisiti soggettivi dell’altro contraente da effettuarsi caso per caso da parte della banca. V. anche:parità di trattamento.

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