OBBLIGAZIONI GARANTITE

Titolo obbligazionario assistito da garanzia offerta dallo Stato, da enti parastatali o da società private. Se le obbligazioni sono garantite da pegno, questo può avere per oggetto cose o credito verso lo Stato o enti pubblici. In quest’ultimo caso i creditori non acquistano la legittimazione a riscuotere il credito dato in pegno, che deve essere vincolato fino all’estinzione delle obbligazioniemesse. Le obbligazioni possono essere garantite anche con fideiussione, in tal caso la garanzia è data personalmente da un terzo mediante sottoscrizione dei titoli da parte del fideiussore o mediante un atto separato. Alcune volte la garanzia obbligazionaria può essere costituita da vincoli su determinate entrate dell’azienda o su diritti di concessione. Sono obbligazioni con garanzia generale o impropria quelle in cui il prestito è assistito da una garanzia generica su tutte le attività dell’impresa; quando, invece, la garanzia ricade su attività particolari della società, si tratterà di obbligazioni con garanzia specifica. A quest’ultima categoria appartengono anche le obbligazioni ipotecarie. Nel caso in cui la società emetta obbligazioni senza la costituzione di particolari garanzie, può, al tempo stesso, impegnarsi a non concedere garanzie ad altre emissioni obbligazionarie o ad altri creditori se non estendono le stesse garanzie anche alle obbligazioni in corso di emissione.

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