OBBLIGAZIONI BANCARIE

L’art. 12 del TUBC, nel riscrivere il precedente art. 4 del d.lg.14.12.1992 n. 481, ha riconosciuto a tutte le banche la possibilità generalizzata di emettere obbligazioni, anche convertibili, sia nominative sia al portatore. In precedenza, infatti, sot- to il regime della l.b. 1936 tale facoltà era riconosciuta solo agli istituti di credito speciale, ma preclusa alle aziende di credito. L’innovazione dell’art. 12 TUBC è rilevante sia alla luce della disciplina di diritto comune, che limita l’uso dello strumento in esame alle spa e alle societàin accomandita per azioni, sia in relazione alla disciplina bancaria che, nel disporre che l’attività bancaria può essere esercitata solo con le forme della spa e della società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, estende a queste ultime la facoltà di emissione delle obbligazioni,in rottura rispetto ad una pregressa solida tradizione. Un’altra rilevante particolarità della disciplina è costituita dall’attribuzione all’organo amministrativo della banca della competenza a deliberare l’emissione obbligazionaria,differenziandosi in tal modo dal diritto comune che ne riserva la competenza all’assemblea straordinaria. Inoltre, in materia è stato rimosso il limite quantitativo all’emissione, rappresentato dall’entità del capitale versato ed esistente, ed è stata eliminata la necessità della prestazionedelle garanzie di cui all’art. 2410 c.c. Successivamente, l’art. 64 d.lg. 23.7.1996 n. 415 (decreto Eurosim) ha modificato l’art. 12 TUBC, eliminando la prevista quotazione di diritto delle obbligazioni emesse da banche quotate ed imponendo l’applicazione delle normedel codice, con l’eccezione dell’art. 2410 c.c., alle obbligazioni convertibili in azioni proprie. Le obbligazione bancarie possono essere assistite da garanzie reali o personali, che devono essere espressamente indicate nel titolo ed alle quali non si applica la disciplina di cui all’art. 2414 c.c. Per quanto concerne i controlli e le procedure di emissione si applica l’art. 129 TUBC, come modificato dall’art. 64, comma 21 d.lg. 23.7.1996 n. 415. Va ricordata, infine, la peculiare fattispecie dell’emissione obbligazionaria dei titoli di solidarietà (q.v.), prevista dall’art. 29, comma 1, d.lg. 4.12.1997 n. 460 (“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”), che ha riconosciuto benefici fiscali agli emittenti di tali titoli; disciplina integrata dal d.m. 8.6.1999 n. 328 che, con l’art. 3, ha individuato i soggetti abilitati all’emissione di questa tipologia. (as-lp) L’emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è disciplinata dalla Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR. Come tutte obbligazioni in genere, quelle bancarie sono titoli di credito con le caratteristiche di cui all’art. 2413 del codice civile, emessi per la raccolta di risparmio a medio e lungo termine. Essi sono tipicamente “titoli di massa”: i titoli di una stessa emissione sono frazioni uguali di un prestito unitario, fungibili tra loro. Possono essere offerti in tranches e il relativo periodo di collocamento può essere anche protratto nel tempo. Vengono rimborsati a scadenza ovvero secondo un piano di ammortamento; possono anche essere irredimibili. L’emissione di obbligazioni è consentita a tutte le banche. Il taglio minimo delle emissioni non deve essere inferiore a 10.000 €. È consentito l’utilizzo di un taglio minimo pari o superiore a 1.000 € per le emissioni di importo non inferiore a 150 milioni di € ovvero per quelle effettuate da banche in possesso dei seguenti requisiti: patrimonio di vigilanza non inferiore a 25 milioni di €; bilanci degli ultimi tre esercizi in utile; ultimo bilancio certificato. Le obbligazioni bancarie devono avere durata originaria minima pari ad almeno 36 mesi ovvero inferiore a 36 mesi purché la durata media non risulti inferiore a 24 mesi. In nessun caso la durata media può scendere al di sotto dei 24 mesi. In caso di riapertura delle emissioni o in caso di periodo di collocamento prolungato, la durata media dell’emissione nel suo complesso non può scendere al di sotto del limite minimo di 24 mesi; i titoli emessi non possono avere una durataresidua inferiore a 18 mesi. Il rimborso anticipato delle obbligazioni su iniziativa della banca non può avvenire prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di chiusura del periodo di offerta dell’ultima tranche ovvero del collocamento. Il rimborso anticipato delle obbligazioni su richiesta del sottoscrittore non può avvenire prima che siano tra-scorsi almeno 24 mesi dalla chiusura del periodo di offerta dell’ultima tranche. Le banche possono tuttavia sempre procedere al riacquisto, sul mercato, delle obbligazioni emesse. Non è consentita l’emissione di titoli denominati “obbligazioni” che possiedono caratteristiche diverse da quelle indicate nelle Istruzioni. È del pari vietata l’emissione di titoli dotati delle caratteristiche indicate per le obbligazioni ma diversamente denominati.

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